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Perizia assicurativa

Perizia assicurativa

I periti

Una legge del 1992 ha istituito, in Italia, il ruolo dei periti assicurativi, regolamentando così le attività relative all’accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione stradale, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore.

La professione di perito può essere esercitata solo previa iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi. L’iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti indicati dalla legge, tra cui un tirocinio biennale e il superamento di un apposito esame di idoneità che verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.

Per legge non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo le seguenti figure:

  1. intermediari di assicurazione e di riassicurazione (i cosiddetti agenti);
  2. riparatori di veicoli e di natanti;
  3. pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Come operano

La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni. È infatti il perito a valutare i danni e a, stabilire i conseguenti risarcimenti. Dai periti dipende la possibilità che insorgano controversie tra consumatori e assicurazioni e tra le stesse compagnie.

Per tale ragione è necessario che l’attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità. Nella realtà, tuttavia, il perito è percepito dagli automobilisti e più in generale dalla collettività come persona di fiducia delle assicurazioni, come peraltro si legge nelle premesse di un disegno di legge di riforma presentato al Senato nel 2019, ma mai approvato: “Il perito, in considerazione del ruolo super partes che è chiamato a ricoprire è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all’aumento del costo della polizza assicurativa. Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l’esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell’immaginario collettivo ne è scaturito l’erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative”.

La perizia

Come accennato, la perizia è l’attività di accertamento e di stima dell’ammontare dei danni a cose derivanti da un sinistro stradale. Questa attività viene effettuata sulla base di specifici parametri di valutazione indicati dalle stesse compagnie, sulla base della documentazione fotografica e visiva del veicolo e dei suoi componenti e sulla base della documentazione esistente (per esempio il modulo blu o il verbale d’intervento delle forze di polizia). Alla fine di questo processo, il perito redige una relazione sulla quale descriverà l’entità dei danni, le probabili cause dell’incidente, le responsabilità delle parti coinvolte e l’ammontare dei danni su cui si baserà il risarcimento dell’assicurazione.

Come si fa

Se il danno è di lieve entità e se, quindi, i mezzi, marcianti, sono in mano ai rispettivi proprietari, il perito incaricato dalle assicurazioni contatta i proprietari dei veicoli coinvolti concordando un giorno e un luogo per l’esame.

Se, invece, i veicoli sono in un’officina o in una carrozzeria o in un luogo in cui sono stati depositati, la perizia si svolge direttamente in loco.

In base alle evidenze, ai costi dei materiali e di manodopera stimati e alla documentazione esistente (eventuali fotografie, eventuale modulo blu, eventuale verbale d’intervento delle forze di polizia), il perito redige un rapporto dettagliato in cui sono riportati i seguenti elementi:

  • descrizione dei danni riportati dai mezzi;
  • dinamica dell’incidente;
  • causa probabile dell’evento;
  • responsabilità di ciascuna delle parti;
  • stima dei danni subiti dai veicoli in base alle tariffe standard e ai preventivi di riparazione eventualmente stilati dalle officine.

Questo documento sarà utilizzato dalle compagnie che hanno assicurato i veicoli coinvolti per determinare il risarcimento da erogare al danneggiato.

Nulla vieta, ovviamente, che il danneggiato faccia stimare l’entità del danno dal suo autoriparatore di fiducia per poter valutare la bontà del risarcimento proposto.

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