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Come funziona l’indennizzo diretto dei danni


Come funziona l’indennizzo diretto dei danni
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Indennizzo diretto assicurazione: come funziona?

Il risarcimento diretto dei danni è entrato in vigore dal 1° febbraio del 2007, in seguito alla pubblicazione di quello che è noto come Decreto Bersani, e si applica per le assicurazioni stipulate sia con le compagnie fisiche sia con quelle online, a condizione che entrambe le società abbiano accettato la convenzione C.A.R.D.

Cos’è il risarcimento diretto

Per risarcimento diretto si intende, in caso di incidente senza colpa, la possibilità per l’assicurato di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno direttamente dalla propria compagnia assicurativa. Sarà poi quest’ultima a rivalersi nei confronti dell’altra compagnia, quella del responsabile del sinistro.

Questa tipologia di risarcimento danni è possibile solo se entrambe le compagnie hanno aderito alla convenzione C.A.R.D (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), mentre in caso contrario resta in vigore la procedura ordinaria, che prevede di rivolgersi alla compagnia della controparte.

Quando nelle polizze RCA viene aggiunta una clausola per il "risarcimento in forma specifica", sarà la compagnia a occuparsi di ripristinare correttamente il veicolo.

Quando si applica l’indennizzo diretto

Le condizioni di applicabilità di questa tipologia di risarcimento sono stabilite dettagliatamente nel codice delle assicurazioni, che contiene tutte le casistiche a fronte delle quali l’automobilista può scegliere di avvalersi di questa procedura.

In particolare per poter ottenere il risarcimento diretto sono necessarie alcune condizioni:

●       il sinistro è avvenuto tra due veicoli a motore che abbiano una copertura assicurativa valida e siano immatricolati in Italia oppure nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;

●       il sinistro è accaduto sul territorio italiano oppure su quello dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;

●       il sinistro è accaduto solo con il coinvolgimento di soli due veicoli (se i veicoli coinvolti sono più di due si dovrà procedere con il risarcimento ordinario);

●       entrambi gli assicurati, danneggiato e danneggiante, sono coperti da assicurazioni con compagnie che hanno aderito alla convenzione C.A.R.D.

Quando non si può applicare l’indennizzo diretto

Anche le indicazioni sulla mancata applicabilità di questa tipologia di risarcimento sono contenute all’interno del Codice delle assicurazioni. Più specificatamente le condizioni per una mancata possibilità di richiesta di risarcimento diretto sono:

●        nel sinistro sono coinvolte delle macchine agricole, come ad esempio i trattori, oppure dei motocicli che hanno una targa vecchia, del tipo a 5 caratteri, oppure dei natanti;

●        non si è verificata una collisione tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, per cui solo uno dei due ha riportato dei danni;

●        nel sinistro sono coinvolti più di due veicoli responsabili;

●        il sinistro è avvenuto fuori dal territorio italiano o da quello dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

I danni risarcibili con questa tipologia di richiesta sono quelli relativi al veicolo incidentato, così come alle persone coinvolte, conducente e trasportati, e alle cose. Si sottolinea che il danno alle persone, per ottenere l’indennizzo diretto, deve essere di lieve entità, con un limite massimo di invalidità biologica permanente del 9%, mentre se la percentuale è superiore è necessario agire secondo le procedure di risarcimento ordinarie.

I vantaggi del risarcimento diretto

Naturalmente la possibilità di richiedere il risarcimento diretto dei danni porta per il danneggiato una serie di vantaggi, il maggiore dei quali è l’accorciamento dei tempi per quanto riguarda il rimborso del danno relativo al sinistro e lo snellimento delle modalità.

La procedura per la richiesta alla propria compagnia di assicurazione è certamente più veloce e i parametri che vengono utilizzati per stabilire l’entità del risarcimento sono gli stessi di quando si procede con il risarcimento ordinario.

Per questo il calcolo dell’indennizzo si basa sulle perizie dei danni, e in caso che questi ultimi siano arrecati a persone, sui certificati medici prodotti da chi lo richiede. In caso di importo ritenuto non congruo, anche nel caso di indennizzo diretto è possibile per l’assicurato dare vita a una "procedura di conciliazione" o in alternativa a una negoziazione assistita o a una procedura davanti al giudice. In questo modo l’assicurato ha a disposizione una tutela piena ed effettiva.

Come effettuare la richiesta di risarcimento diretto

La procedura per richiedere alla propria compagnia assicurativa l’indennizzo diretto del danno subito si può attivare quando le parti abbiano trovato un accordo relativamente alla dinamica del sinistro e alla responsabilità, firmando il modulo di constatazione amichevole.

La richiesta da presentare alla compagnia assicuratrice deve contenere una serie di dati indispensabili come i nomi delle persone assicurate, i numeri di targa dei veicoli coinvolti e quello delle compagnie assicuratrici.

La dinamica del sinistro deve essere indicata in modo chiaro e, se questo ha avuto dei testimoni, è necessario indicare anche i loro nomi e generalità. Infine, in caso di intervento sul luogo del sinistro di forze dell'ordine, questo deve essere citato nella richiesta di rimborso.

In caso di danni alle persone, se ne devono indicare le generalità, l’entità delle stesse lesioni e se comportino delle infermità permanenti, allegando le relative certificazioni mediche.

In caso di lesioni non permanenti si deve anche allegare il certificato di guarigione. Dopo aver ricevuto la richiesta, la compagnia assicuratrice provvederà all’identificazione della controparte, e alla verifica della sua adesione alla C.A.R.D.

Se i conducenti coinvolti nel sinistro hanno firmato il Modulo di Constatazione Amichevole, la compagnia che ha ricevuto la richiesta invierà al suo assicurato un'offerta di risarcimento danni.

Nel caso in cui durante il sinistro siano stati provocati dei danni alle persone, il termine dei 30 giorni è prorogato a 90 giorni. In caso di accettazione del risarcimento offerto da parte del danneggiato, la compagnia assicurativa è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di accettazione.

In caso di disaccordo, e con l’ammontare del danno inferiore a 15mila euro, si può aprire quella che viene indicata come "procedura di conciliazione", che non comporta oneri o spese per l’assicurato. In alternativa si può fare ricorso all’assistenza di un legale, la cosiddetta "negoziazione assistita", oppure ricorrere al rito ordinario civile in tribunale.

Contenuto redatto in collaborazione con la sezione Assicurazione di Facile.it

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