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Assicurazioni: come scegliere la RC auto, il furto/incendio e le altre protezioni

2020-RC-auto

Una delle voci più rilevanti nel budget di gestione dell’auto è certamente quella relativo all’assicurazione. La legge - com’è noto - impone una sola copertura, la cosiddetta RC auto: tutte le altre, da quella contro i rischi di furto e incendio a quelle contro atti vandalici o agenti atmosferici, sono invece facoltative. Ecco alcune informazioni che è bene tenere presente quando è il momento di sottoscrivere o rinnovare una polizza.

La Rc auto. L’obbligatorietà di questa copertura è stata introdotta in Italia alla fine degli anni 60, anche per le campagne condotte da Quattroruote al proposito: con la diffusione sempre più spinta della motorizzazione di massa era impensabile che i conducenti potessero continuare a far fronte con il patrimonio personale agli eventuali danni causati con il proprio veicolo, ai sensi del Codice civile. La Rc auto, dunque, copre la responsabilità civile verso terzi, il cui rischio viene calcolato in base a diversi parametri, come il tipo di auto, il profilo del contraente e la provincia di residenza, in cui si presume che la vettura circoli per la maggior parte del tempo. La polizza standard prevede il meccanismo bonus-malus, ovvero sconti o penalizzazioni in base al tasso di sinistrosità dell’assicurato, ma c’è un aspetto importante da tenere presente: quello dei massimali.

I massimali. La legge, infatti, impone un massimale minimo, che viene periodicamente aggiornato: con questo termine s’intende l’importo massimo che la compagnia può essere chiamata a risarcire, fissato, dall’11 giugno del 2022, in 7.750.000 euro per incidente (di cui 6.450.000 milioni per danni alle persone e 1,3 milioni per danni alle cose). Possono sembrare cifre importanti: in realtà, potrebbero rivelarsi insufficienti per coprire danni importanti, per esempio quelli derivanti da un incidente multiplo che causi diversi feriti o, addirittura, vittime. Incrementare questo importo, dunque, è consigliabile, anche perché comporta in genere un esborso supplementare modesto a fronte di una maggiore tranquillità, soprattutto nel caso di percorrenze annue importanti e utilizzi frequenti dell’auto.

Il risarcimento. Uno dei problemi che molti automobilisti hanno vissuto in prima persona è quello di un danno il cui costo di riparazione supera il valore residuo dell’auto, cosa non infrequente con l’invecchiamento delle vetture in circolazione: è il caso definito “danno antieconomico”. In questo caso, la compagnia è solita offrire una cifra inferiore al valore dell’auto danneggiata (per evitare un “indebito arricchimento”), mettendo in difficoltà il proprietario che deve mettere mano al portafoglio per riottenere una macchina pienamente efficiente. Spesso, di fronte a garbate proteste, le assicurazioni sono indotte ad aumentare leggermente l’entità del risarcimento, che comunque resta insufficiente. Di recente, però, una sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che la riparazione deve “riportare la vettura allo stato precedente l’incidente”, indipendentemente dal costo dell’intervento.

Il rischio furto. La più rilevante tra le molte coperture supplementari offerte dalle compagnie è sicuramente quella relativa al furto e incendio della vettura, che garantisce all’assicurato il risarcimento dei danni materiali e diretti derivanti dal furto, sia esso totale o parziale (cioè i danni causati da un tentativo di furto non riuscito, comprese eventuali avarie del veicolo). In questo caso, l’importo del premio è parametrato al valore commerciale dell’auto: in pratica, più vale la vettura, maggiore sarà il costo della copertura. In questo ambito, però, vi sono elementi che possono dare diritto a una riduzione del premio, come per esempio la presenza di sistemi antifurto sull’auto (meglio ancora se di tipo satellitare) o il fatto che la macchina sia abitualmente ricoverata in un box o in un garage. Al contrario, il costo può essere maggiore se il contraente risiede in zone del Paese considerate ad alto rischio dal punto di vista dei furti. Tra le clausole delle polizze F/I possono esservi (e, in verità, quasi sempre ci sono) franchigie o scoperti, cioè parti del valore del danno non coperte dalla polizza, che sono a carico dell’assicurato. La franchigia, in particolare, indica la somma a partire dalla quale scatta l’indennizzo e che comunque viene trattenuta dalla liquidazione del danno: per esempio, se in presenza di una franchigia di 250 euro c’è un danno di 1.000, la compagnia risarcirà solamente la parte eccedente la franchigia, ossia 750 euro. O non risarcirà nulla, se il danno è inferiore alla franchigia, per esempio di 200 euro. Lo scoperto, invece, è la parte percentuale del danno che l’assicurazione, in ogni caso, non risarcirà: per esempio, se la copertura prevede uno scoperto del 10%, il danno sarà sempre risarcito al 90%. Quindi, nell’esempio precedente, un danno di 1.000 euro sarà risarcito con 900 euro, un danno di 200 euro con 180. Spesso l’entità delle franchigie o degli scoperti può essere oggetto di una trattativa con l’agente; oppure, la compagnia può prevedere più opzioni tra le quali scegliere al momento della sottoscrizione. Tenendo presente che, com’è logico, al diminuire della franchigia o dello scoperto, aumenterà il premio da pagare.

Le altre protezioni. Alla polizza base possono essere aggiunte ulteriori coperture supplementari, oltre a quella relativa al furto e incendio. Una garanzia semplice, ma efficace, può riguardare il traino (o soccorso stradale) in caso di guasto o incidente, utile, a fronte di un piccolo sovrapprezzo, per chi non può contare sulla copertura offerta per un periodo limitato di tempo insieme con l’auto nuova. Più preziose (ma anche più onerose) sono le protezioni relative ai danni derivanti da eventi atmosferici (in particolare, la grandine) e gli atti vandalici: anche in questo caso sono generalmente previste franchigie, spesso importanti. Lo stesso vale per la polizza contro la rottura dei cristalli, a partire dal parabrezza: il limite, in questo caso, può essere dato da un numero massimo di sostituzioni previste in un certo arco temporale. Di recente è anche emerso il fatto che nel risarcimento può non essere compreso il costo della ricalibrazione degli Adas, necessaria per garantire il loro corretto funzionamento a seguito della sostituzione del parabrezza o del paraurti. Infine, le compagnie possono proporre coperture contro il diritto di rivalsa (cioè la facoltà della compagnia di rivalersi nei confronti dell’assicurato, se quest’ultimo ha causato un incidente in condizioni che fanno decadere la validità della polizza, per esempio guidando in stato di ebbrezza oppure da neopatentato se il contraente ha sottoscritto la clausola contrattuale della guida esperta o, ancora, se si è messo al volante di un’auto che non ha effettuato la regolare revisione periodica) e per la tutela legale del contraente (cioè l’assistenza fornita in caso di conseguenze giudiziarie di un sinistro).

La kasko. Con questo termine s’intende un’assicurazione che tutela l’assicurato a prescindere dal fatto che sia o no responsabile del danno: in caso d’incidente con colpa, la RC auto risarcisce il proprietario della vettura danneggiata, la kasko anche il responsabile del sinistro. Lo stesso avviene nel caso in cui il conducente arrechi da solo un danno alla propria vettura, per esempio urtando un ostacolo in manovra. Esistono vari tipi di kasko, che contemplano diversi livelli di franchigia, compresa la cosiddetta mini-kasko che offre una copertura parziale.  

Agente o non agente? Da parecchio tempo, ormai, accanto alla figura dell’agente assicurativo si sono affermate le cosiddette compagnie dirette o telefoniche che, in realtà, più che al telefono oggi consentono di sottoscrivere polizze via internet. Sono convenienti? Dipende, perché spesso gli agenti dispongono di margini di sconto da utilizzare per i clienti più fedeli o per invogliarne di nuovi: è, quindi, essenziale fare sempre dei confronti, resi agevoli dalla facilità con la quale è possibile ottenere un preventivo online. Secondo l’Ivass, l’istituto che vigilia sulle attività delle assicurazioni, in media il risparmio di chi si rivolge a una compagnia diretta invece che a un agente è di poco inferiore al 12%. Attenzione, però: il confronto dev’essere effettuato sempre a parità di condizioni, franchigie e clausole di esclusioni dal risarcimento comprese. E può essere questa la parte più difficile. Tenendo sempre presente anche il fatto che l’agente offre un servizio (presenza, consigli, orientamento in fase di sottoscrizione, assistenza in caso d’incidente), che nella sottoscrizione diretta non c’è.

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