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Contrassegno per persone con disabilità: cos'è e chi ne ha diritto

Contrassegno per persone con disabilità: cos'è e chi ne ha diritto

Per favorire la mobilità delle persone con disabilità, lo Stato ha pensato a un contrassegno per auto. In deroga alla legge, questo pass protegge i soggetti portatori di handicap contro le multe da Codice della strada. Si tratta di un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, lì dove la generalità dei mezzi non può viaggiare o parcheggiare.

Le normative. Dopo accertamento medico, questa speciale autorizzazione viene rilasciata dal proprio comune di residenza, più precisamente dal sindaco. Lo stabiliscono gli articoli 188 del Codice della strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso. In via formale, si tratta di un atto amministrativo autorizzatorio di proprietà comunale, affidato in modo temporaneo alla persona fisica indicata. Dura cinque anni, anche se la disabilità è permanente: dopodiché, può essere rinnovato. Viene rilasciato a tempo determinato pure nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Azzurro chiaro. Oggi, in Italia, c’è il contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro: ha il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu, conforme al Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) previsto dalla raccomandazione del Consiglio Ue 98/376/CE in base al decreto del presidente della Repubblica 151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 203 del 31 agosto 2012. Il contrassegno è quindi valido nell’Unione Europea (se i Paesi hanno recepito la normativa, come quasi tutti hanno fatto). Sul fronte sono riportati il numero di serie o identificazione, la data di scadenza, il nome e il timbro dell'autorità nazionale che lo rilascia, lo Stato comunitario di origine e l'ologramma anti-contraffazione. Sul retro, sono indicati il nominativo e la fotografia della persona autorizzata. E c’è uno spazio per la sua firma. In tre anni, i comuni dovevano sostituire il vecchio contrassegno col nuovo e aggiornare la segnaletica orizzontale e verticale, adeguandola alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno. Fino al 15 settembre 2012, il contrassegno era invece un tagliando di colore arancione, col simbolo nero della sedia a rotelle: le foto di quei pass che si trovano in Rete sono pertanto vecchie.

Chi ne ha diritto. Il contrassegno per persone con disabilità è riservato alle seguenti categorie:

- Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita;
- Le persone non vedenti.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

- Persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- Persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno per persone con disabilità. Per il primo rilascio o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, si deve ottenere la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita, sensibilmente ridotta o la cecità totale: la rilascia l’Ufficio di medicina legale dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza. Poi, serve presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del comune, allegando la certificazione medica. Il tutto gratuitamente. Alla scadenza, occorre presentare al Comune la certificazione medica: conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno. Per le persone disabili o invalide temporaneamente, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato: è possibile l’emissione di uno nuovo, previa ulteriore certificazione medica rilasciata. C’è un parere (non vincolante) del Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio: la scadenza del contrassegno definitivo, che vale cinque anni, dovrebbe coincidere con la data di nascita del titolare.

Su qualsiasi mezzo. Il contrassegno non è vincolato a un veicolo perché è personale: è utilizzabile su qualunque veicolo destinato alla mobilità della persona disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente e dalla proprietà dell’auto. Va usato solo se l’intestatario del pass è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi. Dev’essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno va restituito al Comune.

Dove si può circolare. Il contrassegno permette di utilizzare il veicolo come segue:

- Nelle Zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- Nelle Zone a traffico controllato (Ztc);
- Nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- Nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
- Ovunque in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione (per combattere le polveri sottili o per altri motivi).

Serve comunque cautela. Le modalità attraverso le quali l’accesso nella Ztl viene regolamentato variano in base al comune: talvolta, basta esporre il contrassegno; più spesso, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo. Altrimenti, la multa è di 83 euro, più spese di notifica: 95 euro circa. In generale, per qualsiasi Zona di qualunque tipo prevista dai comuni, è sempre bene chiedere informazioni prima di circolare e sostare: le regole cambiano, e di continuo, in base alla città. Una situazione caotica che riguarda tutti gli utenti, con conseguenti controversie legali davanti a giudici di pace e prefetti.

Dove sostare col pass. Il contrassegno permette di parcheggiare:

- Negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, a eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
- Nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario;
- Dall’1 gennaio 2022, nei parcheggi a pagamento sulle strisce blu, gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati (decreto 121/2021);
- Nelle Ztl o nelle Zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- Nelle Zone a traffico controllato (Ztc);
- Nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- Nelle zone di divieto o limitazione di sosta, se il parcheggio non costituisce intralcio.

No, non si può sostare ovunque. Il contrassegno per persone con disabilità non autorizza alla sosta dove si reca intralcio alla circolazione. Ossia:

- Dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata o il divieto di fermata;
in corrispondenza di un passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- In corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
- In seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
- Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- Negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico e scarico delle merci;
- Negli spazi di parcheggio personalizzati;
- Nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- Nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Dal canto loro, gli enti proprietari della strada hanno diversi obblighi. In particolare:

- Devono allestire strutture e segnaletica specifiche;
- Possono multare ma non rimuovere o bloccare l’auto con pass per persone con disabilità;
- Non possono multare chi sfora i limiti di tempo nelle aree di sosta con disco orario se l’auto ha il pass per persone con disabilità.

Sosta su strisce blu: quali regole. Il decreto 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 114 dell’11 agosto 2014, impone al Comune di stabilire, negli stalli blu, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (un posto ogni cinquanta o frazione di cinquanta posti disponibili).

Parcheggio personalizzato: occhio all’equivoco. Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato, individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi della persona con disabilità. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta della persona con disabilità (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida. Una persona con disabilità che sosta senza permesso in quell’area viene multata.

Lotta ai "furbetti". Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Altrimenti, scattano le multe. Chi presenta il pass successivamente per farsi annullare il verbale, non otterrà la cancellazione dello stesso. Il "furbetto" che usa il contrassegno senza diritto paga una contravvenzione di 87 euro. L’uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso, dalla revoca del titolo. Anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta. Vietate le fotocopie del pass: in caso di contraffazione, scatta la denuncia penale.

Ha collaborato Unasca (Associazione nazionale autoscuole e studi di consulenza)

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