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Revisione della patente: quando e perché può essere richiesta


Revisione della patente: quando e perché può essere richiesta
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Quando si parla di revisione, tutti pensano a quella dell’auto, che in realtà si chiamerebbe "ispezione tecnica periodica". È vero, però, che anche la patente può essere sottoposta a revisione, in alcune situazioni specifiche. Si tratta di un provvedimento straordinario, visto che il documento che abilita alla guida può essere rinnovato senza particolari difficoltà, ma nella vita di automobilista può capitare d’incapparvi: ecco quando.

La visita. Il primo caso si verifica qualora sussistano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici del conducente, che viene invitato a sottoporsi entro 30 giorni a una visita presso la commissione medica locale (CML). In seguito a questo controllo possono verificarsi sei situazioni: conferma dell’idoneità del guidatore, idoneità limitata alle categorie inferiori, idoneità con riduzione del periodo di validità, inidoneità temporanea, inidoneità definitiva, inidoneità futura.

Gli esami. Possono sussistere dubbi sull’idoneità tecnica di un conducente alla guida: in tal caso, quest’ultimo deve presentare una domanda per sostenere nuovamente gli esami di teoria e di pratica.

Entrambi i casi. Se, invece, i dubbi riguardano sia i requisiti di idoneità tecnica, sia la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida, il conducente è invitato a sottoporsi a una visita presso la Commissione medica locale. In caso di idoneità (completa o limitata), il certificato della Commissione deve essere allegato alla domanda per sostenere l'esame di teoria e guida. Lo stesso accade quando la revisione è disposta in seguito a sospensione della patente, cosa della quale la Motorizzazione viene informata dalla prefettura.

Quando succede. A seconda delle situazioni, le autorità competenti (Motorizzazione civile e prefettura, eventualmente su indicazione di altre autorità) hanno l’obbligo di disporre la revisione, oppure ne hanno facoltà. Vediamo le differenze.

Revisione obbligatoria. Si verifica nelle seguenti situazioni, per ognuna delle quali indichiamo tra parentesi l’autorità che emette il provvedimento di revisione:

- Incidente con lesioni gravi, in seguito al quale è disposta la sospensione della patente (Motorizzazione civile, su segnalazione delle forze di polizia e del prefetto);
- Minorenne che commette violazioni che comportano il ritiro, la sospensione o la revoca della patente (Motorizzazione civile);
- Coma di durata superiore a 48 ore (Motorizzazione civile, su segnalazione obbligatoria delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia);
- Patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali (Motorizzazione civile, su segnalazione dei medici legali in sede di accertamenti diversi da quelli di una normale conferma della validità);
- Perdita totale del punteggio della patente a punti (Motorizzazione civile);
- Somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse nell’arco di dodici mesi (Motorizzazione civile);
- Accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (prefetto con visita alla Commissione medica locale);
- Segnalazione per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti (prefetto, con visita alla Commissione medica locale).

Revisione discrezionale. Vi sono situazioni in cui, invece, la revisione è discrezionale, ossia può essere disposta dalla Motorizzazione civile nel caso in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o di idoneità alla guida. Ecco quali:

- Incidenti senza lesioni o con lesioni lievi (Motorizzazione civile, su segnalazione delle forze di polizia);
- Infrazioni gravi che non implicano altre conseguenze (Motorizzazione civile, su segnalazione delle forze di polizia);
- Fatti, non legati a sanzioni, che fanno sorgere fondati dubbi (Motorizzazione civile, su segnalazione di autorità sanitarie, amministrative o di polizia);
- Destinatari di misure amministrative per violazione disciplina stupefacenti (Motorizzazione civile, su segnalazione delle autorità amministrative);
- Mancato uso per lungo periodo di tempo (Motorizzazione civile).

La procedura. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, se il titolare non ha presentato alcuna istanza (alla Commissione medica locale o alla Motorizzazione civile, a seconda delle situazioni), scatta la sospensione della patente. La patente è sospesa fino al superamento dell'accertamento, medico o tecnico. La sospensione scatta anche se il candidato ha fatto domanda, ma non si è presentato il giorno previsto (sempre che siano passati 30 giorni). La sospensione decorre in modo automatico, senza necessità di adottare un provvedimento formale.

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