COS’È
Il Codice della strada definisce isola salvagente (o salvagente) la “parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo e alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi (bus, tram eccetera).
Le isole salvagente possono essere dotate di ringhiera con corrimano al fine di consentire un sicuro ed agevole attraversamento e, nel caso in cui siano rialzate, devono essere accessibili alle persone su sedia a rotelle.
LA SEGNALETICA
Sulla testata dell’isola salvagente deve essere installato il segnale di “passaggio obbligatorio” o di “passaggi consentiti”. Il salvagente può essere segnalato anche con colonnine luminose a luce gialla fissa per renderlo più visibile a tutti i conducenti di veicoli.
Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale senso vietato installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.
Nel caso in cui l’isola salvagente integri un attraversamento pedonale, deve esservi il segnale “attraversamento pedonale”.
I cigli delle isole salvagente possono essere resi meglio visibili mediante l’applicazione di strisce verticali gialle riflettenti e nere.
Sull’isola salvagente possono essere installate lanterne semaforiche.
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