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Scuola Guida

Tutto quello che i neopatentati devono sapere

Neopatentati

Nel corso degli anni, con l’intento di migliorare la sicurezza stradale, sono state introdotte numerose norme che riguardano i neopatentati, cioè le persone che hanno conseguito il documento di guida da un certo periodo di tempo, definito dalle norme stesse. Quest’ultime prevedono per loro alcune limitazioni e sanzioni più severe rispetto a quelle previste per i guidatori più esperti. E ciò, indipendentemente dall’età di conseguimento della patente o dal fatto, per esempio, che il permesso di guida sia stato conseguito nuovamente dopo una revoca o dopo la perdita di tutti i punti. Per la legge, si è neopatentati per un anno o per tre anni, a seconda delle situazioni, dal conseguimento della patente, ossia dal giorno in cui si è superato l’esame di guida.

Potenza e potenza specifica. La legge prevede il divieto per un anno dal conseguimento della patente di guidare veicoli con potenza del motore o potenza specifica (il rapporto tra potenza e massa riferita alla tara) superiori a una certa soglia, che varia in base al tipo di veicolo o alla sua alimentazione. Per le autovetture con motore termico, la potenza specifica, riferita alla tara, non può essere superiore a 55 kW/t e la potenza massima superiore a 70 kW; per le autovetture elettriche o ibride plug-in, la potenza specifica non deve essere superiore a 65 kW/t, riferita alla tara, ma compreso il peso della batteria (questa norma è stata introdotta nel giugno 2022); per gli autoveicoli diversi dalle autovetture (a motore termico o ad alimentazione elettrica o ibridi), la potenza specifica, riferita alla tara, non dev’essere superiore a 55 kW/t.

In pratica, mentre le auto a motore termico sono soggette al doppio limite (potenza e potenza specifica), quelle con batteria di trazione (elettriche e plug-in) sono soggette al solo limite (più alto) della potenza specifica. Questa limitazione vale per un anno dal conseguimento della patente, a meno che, in funzione di istruttore, accanto al guidatore vi sia una persona di età non superiore a 65 anni e in possesso di patente della stessa categoria conseguita da almeno dieci anni oppure di categoria superiore. E non si applica neppure se il neopatentato è alla guida di un veicolo al servizio di un invalido, a condizione che il mezzo sia munito dell’apposito contrassegno invalidi, il cosiddetto Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), e l’invalido sia a bordo.

La verifica. Sia il dato della potenza sia quello della potenza specifica sono riportati sulla carta di circolazione, ma quest’ultimo compare solo se il veicolo è stato immatricolato dopo il 4 ottobre 2007 (rispettivamente alle voci P.2 e nelle indicazioni supplementari a pagina 3). Negli altri casi, la potenza specifica può essere calcolata utilizzando il valore della tara annotato sulla carta di circolazione (ove presente, cioè nei modelli MC804 e MC804 MEC in uso tra il 1994 e il 1999) arrotondando il rapporto potenza/tara al terzo decimale. In realtà, il modo più semplice per verificare se un veicolo già immatricolato può essere guidato da un neopatentato è utilizzare l’apposito form presente sul Portale dell’automobilista, alla sezione “servizi online”, pagina “neopatentati”. Esiste anche un’apposita applicazione per smartphone, iPatente, che svolge la stessa funzione (oltre a fornire numerosi altri servizi utili per gli utenti registrati). Se la vettura non è immatricolata, l’indicazione deve essere fornita dal costruttore, perché si tratta di una caratteristica che può essere determinante ai fini della scelta di un acquisto. È, dunque, opportuno far inserire esplicitamente sul contratto d’acquisto la condizione che il veicolo che si sta comprando abbia i limiti di potenza e potenza specifica per essere guidato dai neopatentati, in modo che il venditore ne risponda laddove, per un qualsiasi motivo, la macchina o l’autocarro targato non fosse poi guidabile.

La velocità. I neopatentati sono poi soggetti, in questo caso per tre anni dal conseguimento della patente, a una limitazione di velocità, ossia il divieto di superare i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (ovviamente se il limite generale è superiore a questa soglia, in caso contrario vale quello indicato dalla segnaletica) e il divieto di superare la velocità di 100 km/h sulle autostrade (anche in questo caso, se il limite generale è superiore a questa soglia).

La perdita dei punti. I neopatentati sono particolarmente penalizzati quanto ai punti della patente. In caso di violazione che comporti una perdita di punteggio, infatti, i punti da decurtare previsti dalla norma raddoppiano automaticamente. Dunque, il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h, ma di non oltre 40, comporta la perdita di 3 punti per la generalità dei conducenti, di sei per i neopatentati. Anche questa penalizzazione vale per i primi tre anni dal conseguimento della patente. La sanzione è però mitigata dal limite massimo dei punti decurtabili (valida per tutti, non solo per i neopatentati): secondo la legge, qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti. Facciamo un esempio: se un neopatentato viene fermato da una pattuglia perché è passato con il semaforo rosso per la prima volta (6 punti) mentre guidava senza cintura (5 punti), gli 11 punti diventerebbero 22, ma gliene saranno tolti soltanto 15. Questa regola, però, non vale nel caso in cui una delle violazioni preveda la sospensione o la revoca della patente: in tal caso, i punti previsti per ciascun illecito si sommano in modo pieno. Dunque, nel caso precedente, se il passaggio con il semaforo rosso fosse avvenuto per la seconda volta in due anni, situazione che prevede la sospensione della patente da 1 a tre mesi, al neopatentato verrebbero tolti tutti i 22 punti. Non solo. La regola dei 15 punti non vale se il neopatentato, con una sola violazione, per effetto del raddoppio, li supera. Per esempio, se un neopatentato compie un’inversione di marcia in curva o su un dosso o in un’intersezione - violazione per la quale è prevista la perdita di 8 punti - ne perde comunque 16. Ciò significa che un neopatentato, con 20 punti sulla patente, può perderli tutti se commette una violazione che ne prevede 10, per esempio il sorpasso di veicoli fermi al semaforo oppure in curva, su un dosso o comunque in condizioni di scarsa visibilità. In quel caso la Motorizzazione dispone la revisione della patente, cioè una nuova verifica del possesso dei requisiti per il suo conseguimento: in pratica, dovrà ripetere l’esame, sia teorico sia pratico. Attenzione: i punti possono essere tolti solo se il neopatentato - come ogni altro guidatore - viene identificato, ossia se la violazione è contestata immediatamente dagli agenti del traffico (e in quel caso i punti doppi sono indicati sul verbale) oppure, in caso di contestazione successiva, mediante identificazione da parte del proprietario del veicolo (in tal caso, sul verbale è indicata la decurtazione ordinaria, ma se dalla dichiarazione del proprietario dovesse emergere che la persona che guidava era neopatentato, il punteggio sarà raddoppiato al momento della effettiva decurtazione dalla banca dati del ministero dei Trasporti).

Il bonus punti. Sempre in tema di punti, la norma generale prevede l’accredito di due punti “omaggio” sulla patente per chi ne abbia almeno 20 fino al limite massimo di 30 per chi non abbia commesso violazioni che comportano perdita di punteggio nei due anni precedenti (fa fede la data in cui la violazione è commessa, non quella in cui i punti sono decurtati). Per i primi tre anni di conseguimento della patente, invece, questo bonus è di un punto all’anno fino a un massimo di tre e diventa di due punti a biennio soltanto a partire dal quarto anno.

La sospensione della patente. Nei casi in cui la violazione di una norma di comportamento preveda la sospensione della patente, per i primi tre anni dal conseguimento la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e della metà dalla seconda violazione in poi, salvo diverse disposizioni dello specifico articolo del Codice della strada. Se, però, la violazione commessa nel triennio è particolarmente grave, ossia prevede una sospensione della patente superiore a 3 mesi, l'incremento di durata si applica per i primi 5 anni dal conseguimento della patente B e non più per i primi tre. Questa norma si applica anche ai titolari di patente A1, A2 o A senza patente B; se poi viene conseguita la patente B, si applica comunque dalla data di conseguimento di quest'ultima.

Il neopatentato. Al di là della definizione generale già citata, sono utili alcune precisazioni. Le limitazioni per i neopatentati si applicano, infatti, soltanto ai titolari di patente italiana di categoria B e ai titolari di patente italiana di categoria B ottenuta per conversione di patente straniera o militare. Non si applicano, invece, sia per la velocità sia per la potenza specifica, ai neopatentati della categoria B rilasciata da uno Stato estero e ai conducenti italiani residenti all'estero

Attenti all’alcol. Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni (oltre che per i conducenti professionali) la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici (la cosiddetta tolleranza zero). Infatti, nel caso in cui risulti un tasso alcolemico superiore a zero, ma inferiore a 0,5 g/l, soglia oltre la quale normalmente scatta la sanzione o, nei casi più gravi, il reato, è prevista una multa di 168 euro (3.336 euro nel caso in cui si provochi un incidente stradale) e la perdita di cinque punti della patente. Non solo. In caso di guida in stato di ebbrezza, il fatto di avere meno di 21 anni o possedere la patente da meno di tre è considerata un’aggravante. Significa che le sanzioni (principali o accessorie) o le ammende sono più pesanti. Eccole, nei dettagli. Per un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 g/l e fino a 0,5 g/l, ammenda di € 163 e perdita di 5 punti patente; per tasso superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l, ammenda di € 724, perdita di 20 punti e sospensione della patente da 4 a 8 mesi; per tasso superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l, ammenda da € 1.066,67 a 4.800, arresto fino a 9 mesi, decurtazione di 20 punti e sospensione della patente da 8 a 18 mesi; per tasso superiore a 1,5 g/l, ammenda da € 2.000 a 9.000, arresto da 8 a 18 mesi, decurtazione di 20 punti e sospensione della patente da 16 a 36 mesi. Importante: se il tasso è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l è prevista anche la confisca di motoveicoli e ciclomotori, mentre oltre 1,5 g/l la confisca si applica a qualsiasi veicolo.

I minorenni. A proposito di alcol: oltre alla normale sanzione, i minori di 18 anni che si mettono alla guida dopo aver bevuto rischiano di ipotecare anche il loro futuro di automobilisti. Un minorenne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), infatti, non potrà conseguire la patente B prima di avere compiuto 19 anni. Se, invece, il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l, non potrà ottenere la patente B prima del compimento dei 21 anni. Non solo. I minorenni che commettono una violazione che comporta la sospensione della patente (o del patentino), saranno sottoposti a revisione, cioè dovranno rifare gli esami della patente.

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