Il passaggio di proprietà è la formalità amministrativa con la quale la proprietà di un’auto già immatricolata è trasferita da una persona - fisica o giuridica - a un’altra persona, anch’essa fisica o giuridica. In pratica, è l’iter con il quale - attraverso una serie di passaggi burocratici - viene cambiato il nome dell’intestatario del mezzo nell’Archivio nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile e del proprietario nel Pubblico registro automobilistico (il Pra), gestito dall’Aci. Il passaggio si perfeziona sempre con l’emissione di una nuova carta di circolazione, il cosiddetto Documento unico, sul quale è riportato il nome del nuovo intestatario/proprietario.
Avviene così. La procedura è identica in tutte le situazioni che possono presentarsi, ma agli occhi dell’acquirente può sembrare diversa a seconda che l’auto sia usata e venduta da una concessionaria o da un commerciante indipendente (ossia da una persona giuridica) o che sia venduta da una persona fisica. Nel primo caso, infatti, del passaggio di proprietà si occupa direttamente il venditore tramite un’agenzia di pratiche auto di sua fiducia e agli occhi dell’acquirente l’operazione appare identica all’acquisto di una macchina nuova in una concessionaria; nel secondo, invece, si prospettano due strade. Il venditore può scegliere se ricorrere a un’agenzia di pratiche auto, detta anche studio di consulenza automobilistica, abilitata STA (Sportello telematico dell’automobilista), che si occuperà di tutto, a fronte del pagamento di una somma comprensiva di tutte le spese amministrative, delle imposte e del costo del servizio prestato; oppure, può scegliere di fare da sé. In questa seconda ipotesi, tutti i passaggi amministrativi sono svolti personalmente dal venditore o dall’acquirente, i quali pagano di volta in volta ogni spesa che si presenta.
Il costo. Il passaggio di proprietà di un’auto ha i seguenti costi fissi: 64 euro di imposte di bollo (16 euro x 4); 27 euro di emolumenti Pra; 10,20 euro di diritti Motorizzazione. A queste cifre si aggiunge l’Ipt, l’Imposta provinciale di trascrizione il cui importo dipende dalla potenza dell’auto e dalla provincia di residenza dell’acquirente. Infine, bisogna tenere conto dell’eventuale costo del servizio prestato dall’agenzia di pratiche auto, nel caso in cui sia previsto (in una concessionaria o in un autosalone indipendente) oppure si decida di utilizzarlo (per l’acquisto da privato). La tariffa della prestazione professionale è libera e varia, a seconda delle zone, tra i 70 e i 120 euro (ma le agenzie che lavorano per le concessionarie o i commercianti indipendenti sono pagate, da quest’ultimi, molto meno).
Chi lo paga. Per prassi, il costo del passaggio di proprietà è sostenuto dall’acquirente, ma nulla vieta, ovviamente, che le parti decidano diversamente. Se l’auto è acquistata in una concessionaria o in un autosalone indipendente il costo dell’operazione può essere compreso o meno nel prezzo pattuito. In questa seconda situazione, più frequente perché consente al professionista di esporre un prezzo più basso, il costo del passaggio non è quasi mai esplicitato e viene comunicato verbalmente su richiesta del potenziale acquirente. Se l’acquisto andrà a buon fine, l’acquirente pagherà al venditore una somma comprensiva del passaggio.
L’agenzia. È uno studio privato (anche quando reca le insegne di un ente pubblico come l’Aci) specializzato nello svolgimento di tutte le pratiche che riguardano i veicoli a motore e i rimorchi e presta questi servizi dietro il pagamento di un compenso. Come detto, in questo ambito ogni agenzia può proporre alla propria clientela la tariffa che ritiene più opportuna ed è libera di variarla senza informare alcuna autorità. Un passaggio di proprietà può quindi costare, a seconda delle zone, tra i 70 e i 120 euro: vale perciò la pena informarsi in anticipo sul costo dell’operazione. In genere, le differenze tra i vari studi sono minime, ma è sempre buona regola confrontare le opzioni disponibili nella propria zona, anche per valutare la gentilezza, la disponibilità e la trasparenza del professionista. A questa tariffa si aggiungono, ovviamente, tutte le spese amministrative e le imposte relative alla pratica da svolgere, di cui - in prima battuta - si fa interamente carico lo studio. Il cittadino o la società che decide di affidarsi a uno studio di consulenza pagherà, dunque, una somma omnicomprensiva di spese, tasse e servizio, ma non dovrà fare nulla, se non recarsi in agenzia per adempiere agli eventuali obblighi imposti dalla legge (nel caso di un passaggio di proprietà, la firma dell’atto di vendita).
Funziona così. Nella pratica venditore e acquirente si recano insieme in un’agenzia con i propri documenti personali e i documenti dell’auto (carta di circolazione, eventuale certificato di proprietà cartaceo, chiavi, possibilmente doppi). In genere non è necessario prendere un appuntamento, anche se alcune agenzie lo richiedono: dunque, è sempre consigliabile informarsi prima ed eventualmente fissare una data e un’ora per l’incontro, così da minimizzare le possibili attese. A quel punto, questa è la sequenza degli eventi: il venditore dichiara il prezzo di vendita (dichiarazione che non ha alcun valore o effetto fiscale, pertanto è consigliabile che l’importo sia quello reale); il venditore firma l’atto di vendita; quest’ultimo viene autenticato dal funzionario abilitato; l’agenzia stampa e consegna all’acquirente la nuova carta di circolazione; l’acquirente paga il venditore e quest’ultimo consegna le chiavi dell’auto all’acquirente; una delle parti (di solito l’acquirente, ma - come detto - nulla vieta che a farsi carico della spesa sia il venditore) paga all’agenzia il corrispettivo della prestazione professionale.
Il pagamento tra privati. Nelle compravendite tra privati il pagamento è un momento particolarmente delicato, anche perché quasi ogni forma di pagamento presenta criticità o può essere strumento di truffa, a causa della tipica fase di empasse che si crea in queste compravendite dove:
Affrontiamo queste tematiche, anche nella guida antitruffa dedicata ai pagamenti auto tra privati, ma vediamo anche qui nel dettaglio:
1. Contanti
I contanti per l’auto usata sono uno strumento di pagamento rischioso, data la non tracciabilità. Infatti, in caso di truffe o raggiri risulta difficile all’acquirente dimostrare di aver pagato senza aver ottenuto il mezzo, al venditore di dimostrare di non aver ottenuto alcun pagamento per l’auto.
Inoltre, la legge in vigore vieta pagamenti in contanti oltre i 5000 €, quindi nella maggior parte delle compravendite è anche illegale.
2. Assegno bancario
La frequenza con cui sono falsificati o possono essere “scoperti” i normali assegni bancari sconsiglia del tutto l’utilizzo di questo strumento per farsi pagare un’auto in vendita.
3. Assegno circolare
L’assegno circolare è un metodo di pagamento molto rischioso nelle compravendite tra privati, come evidenziato più volte anche dall’arbitrato bancario e finanziario (ABF). I pericoli riguardano sia l’acquirente sia il venditore.
Rischi per l’acquirente:
Il venditore può insistere per ricevere un assegno circolare sostenendo che sia sicuro. Richiede fotografia per la verifica, con la scusa di farlo controllare dalla banca. Con quella foto tiene i codici del circolare, lo clona e lo incassa. Quando l’acquirente se ne accorge è ormai troppo tardi.
Rischi per il venditore:
L’acquirente può presentare un assegno circolare, falso o clonato: esistono copie talmente realistiche da ingannare anche il personale bancario.
Il problema principale è che servono fino a cinque giorni lavorativi per la conferma definitiva dell’accredito. Solo al termine di questo periodo la banca può comunicare che l’assegno è falso. A quel punto, il veicolo è già stato consegnato e il truffatore è introvabile.
4. Bonifico
Per il venditore è sconsigliabile farsi pagare con un bonifico effettuato al momento del passaggio di proprietà. Un bonifico ordinario, infatti, può essere sempre revocato.
Anche per l’acquirente è sconsigliabile pagare con un bonifico tradizionale, dati i giorni necessari per il deposito il venditore potrebbe incassare la somma e poi non consegnare mai il veicolo.
5. Bonifico istantaneo
Il bonifico istantaneo è molto usato nelle compravendite tra privati, ma la sua velocità viene spesso scambiata per sicurezza. In realtà non protegge né acquirente né venditore: l’irrevocabilità, i limiti di importo e il blocco di sicurezza delle banche (che può impedire pagamenti verso IBAN con cui non si ha uno storico pregresso) rendono questo strumento vulnerabile alle truffe.
L’acquirente rischia di:
Si crea così il classico stallo: l’acquirente vuole pagare solo dopo l’intestazione, il venditore solo dopo aver ricevuto il saldo.
Il venditore invece rischia che:
6. Unica soluzione sicura: deposito a garanzia
L’unica soluzione realmente efficace per evitare truffe nelle compravendite tra privati e utilizzare un servizio di deposito a garanzia online, noto anche come servizio escrow auto. Questo sistema elimina la necessità di fidarsi della controparte, grazie alla presenza di un terzo garante che gestisce il denaro in modo sicuro e trasparente.
Il processo è semplice e completamente tutelato:
In Italia, il servizio è offerto da Owny (Owny.it), piattaforma specializzata nel pagamento sicuro per veicoli usati. Questa realtà effettua controlli documentali specifici per ogni transazione tramite database ufficiali. ACI/PRA, garantendo che il veicolo risulti correttamente intestato all’acquirente prima di rilasciare i fondi al venditore.
Se una delle due parti rifiuta di utilizzare un sistema così sicuro, trasparente e verificato, è un chiaro campanello d’allarme: meglio interrompere subito la trattativa, evitando il rischio di perdere denaro o veicolo.
Far tutto da soli. Se, invece, si decide di procedere in proprio, la sequenza dei passaggi è ovviamente diversa. Il venditore deve infatti far autenticare la propria firma sull’atto di vendita da un pubblico ufficiale abilitato. Sull’atto deve essere applicata una marca da bollo da 16 euro precedentemente acquistata. L’autentica può essere fatta gratuitamente (in realtà, costa pochi centesimi di diritti di segreteria) da un funzionario di un Comune (anche diverso da quello di residenza), dalla Motorizzazione civile o direttamente dal Pra. L’autentica può essere effettuata a pagamento anche da un’agenzia di pratiche auto o da un notaio. Successivamente (se l’autentica della firma non è stata fatta direttamente al Pra), il proprietario consegna all’acquirente l’atto di vendita e l’auto con la vecchia carta di circolazione in cambio di un assegno circolare o di un bonifico istantaneo. A quel punto, l’acquirente deve far trascrivere al Pra l’atto di vendita, dopo aver preso un appuntamento al Pubblico registro automobilistico. La registrazione dev’essere effettuata entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma. La mancata registrazione non inficia il passaggio di proprietà, che si concretizza con l’atto di vendita, ma unicamente la pubblicità della proprietà (cioè il fatto di rendere pubblicamente noto l’avvenuto cambiamento di proprietà), ed è sanzionata con una multa di 727 euro (508,90 euro con lo sconto, per chi paga entro cinque giorni). Al Pra l’acquirente pagherà l’equivalente di 48 euro di bolli, 10,20 euro di diritti di Motorizzazione, 27 euro di emolumenti Pra e l’Ipt, che dipende dalla potenza dell’auto e dalla provincia di residenza.
Piccole differenze. Questa procedura cambia leggermente a seconda di tre situazioni in cui può trovarsi la vettura. Se il proprietario dispone del vecchio certificato di proprietà cartaceo, l’atto di vendita si trova sul retro del Cdp, che il venditore deve compilare prima di far autenticare la propria firma a uno dei pubblici ufficiali abilitati e di far apporre la marca da bollo da 16 euro precedentemente acquistata. Se, invece, all’auto è associato il vecchio certificato di proprietà digitale, l’atto di vendita può essere costituito da una scrittura privata su carta libera nella quale vengono riportati i dati del venditore, dell’acquirente e dell’auto (in rete si possono scaricare dei facsimile); in alternativa è possibile farsi stampare (a pagamento) il Cdpd da un’agenzia di pratiche auto e utilizzare il retro del documento come atto di vendita. Infine, se l’auto è dotata della nuova carta di circolazione, ossia del documento unico di circolazione e proprietà, l’atto di vendita può essere soltanto costituito da una scrittura privata su carta libera su cui vengono riportati i dati del venditore, dell’acquirente e dell’auto stessa.
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