Il ritiro della patente è l’atto con il quale un agente o un militare di polizia stradale trattiene materialmente il permesso di guida del conducente.
Generalmente il ritiro della patente avviene in seguito alla contestazione immediata di una violazione stradale, ossia quando il conducente trasgressore è fermato e identificato su strada ed è materialmente in possesso del documento. Il ritiro può avvenire in due situazioni:
In questo caso, si parla di ritiro strumentale, la durata del ritiro non è prefissata dalla legge e i suoi effetti terminano automaticamente - con restituzione del documento - nel momento in cui vengono ripristinate le condizioni che consentono al conducente di riprendere a guidare (questa situazione si verifica, per esempio in caso di violazione delle norme sul carico sui veicoli o in caso di guida con patente scaduta oppure di inosservanza dei tempi di guida e di riposo da parte di conducenti professionali);
In questo caso si parla di ritiro cautelare, ossia di un atto che anticipa un formale provvedimento di sospensione del documento emesso dall’autorità competente. La patente ritirata potrà essere restituita solo al termine del periodo di sospensione (ma se l’ordinanza di sospensione non è emanata entro 15 giorni la patente deve essere restituita);
Il ritiro può avvenire anche successivamente alla contestazione della violazione nel caso in cui il conducente ne sia momentaneamente privo e sia invitato a esibirlo successivamente al comando da cui dipendono gli agenti o i militari che hanno accertato la violazione. Dopo avere accertato che al momento della violazione ricorrevano le circostanze del ritiro, gli agenti o i militari possono materialmente ritirarlo.
Nel verbale gli agenti o i militari devono specificare che la patente è ritirata e devono indicare il comando o l’ufficio in cui il documento sarà depositato. L’agente o il militare consegnerà al trasgressore un permesso provvisorio di guida che gli consentirà di guidare per la via più breve fino al luogo indicato dallo stesso trasgressore e solo per il tempo necessario a raggiungerlo. Scaduto questo termine, in caso di guida si configurerà la situazione di circolazione con documento ritirato, che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi alla prima violazione e la confisca alla seconda violazione.
Un particolare caso di ritiro è quello previsto in caso di incidente con accertamento del tasso alcolemico effettuato successivamente da una struttura sanitaria su richiesta degli agenti o dei militari intervenuti oppure quando l’esito dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti sia disponibile solo successivamente. In queste due situazioni la patente è ritirata per un massimo di dieci giorni.
A seconda delle situazioni la patente ritirata potrà essere:
Non si può fare ricorso contro il ritiro della patente, ma solo contro il verbale che lo ha determinato e, quindi, ove ricorra il caso, contro il formale provvedimento di sospensione del documento quale sanzione accessoria di una violazione stradale.
Il ricorso può essere presentato al prefetto competente entro 60 giorni dalla data della violazione oppure al giudice di pace competente entro 30 giorni. Solo in questa situazione, ove richiesto dal ricorrente e nel caso in cui ricorrano circostanze particolarmente gravi, il giudice potrà, a richiesta del ricorrente, sospendere l’efficacia del provvedimento e, quindi, ordinare la restituzione della patente nelle more del giudizio.
In ogni caso, se il ricorso (al prefetto o al giudice di pace) è accolto la sanzione accessoria è archiviata e il documento dev’essere immediatamente restituito al suo titolare. Contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto è ammesso l’ulteriore ricorso al giudice di pace, ma non viceversa.
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