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Le agevolazioni fiscali auto per persone con disabilità: quali sono, chi ne ha diritto

Le agevolazioni fiscali auto per persone con disabilità: quali sono, chi ne ha diritto

Le agevolazioni fiscali auto per persone con disabilità

Chi ne ha diritto
Facendo ordine in molteplici normative e interpretazioni delle stesse, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sul tema delle agevolazioni fiscali auto per soggetti con disabilità. Anzitutto, le persone che ne hanno diritto:

- Non vedenti o sorde;
- Con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni;
- Con ridotte o impedite capacità motorie.

Chi sono i non vedenti
Le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Se è a carico di un familiare
Un caso particolare riguarda la persona con disabilità fiscalmente a carico di un familiare: possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa.

Cosa deve indicare il verbale di invalidità
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli) è necessario che dai verbali di invalidità risulti il riferimento alle varie fattispecie previste dal legislatore. Eccole:

- Persona con ridotte o impedite capacità motorie (articolo 8, legge 449/1997): ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
- Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000): il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
- Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Minicar e ibride: quali regole
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle minicar o microcar, che possono anche essere condotte senza patente. La detrazione spetta per l’acquisto di veicoli ibridi: con motore termico più quello elettrico.

Detrazione Irpef: quattro norme base
- Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef: è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra), perché demolito. Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato perché esportato all’estero;
- In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo: deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
- Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi: non importa che il mezzo vecchio ci sia ancora o no;
- Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento. Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità.

Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si versa la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. C’è un’eccezione: non si versa niente se la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Comunque, non è agevolabile l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto. Esiste un soggetto che non è tenuto alla restituzione del beneficio: chi ha ricevuto in eredità un’auto comprata dal genitore fruendo delle agevolazioni, e decide di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per le riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio: carburante, lubrificante, premio dell’assicurazione obbligatoria RC Auto e premi di tutte le polizze facoltative aggiuntive (Furto e incendio, Kasko, Grandine, Atti vandalici, Eventi naturali e altro). La detrazione è riconosciuta nel limite di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. Quanto versato per le riparazioni può essere detratto solo se sborsato entro quattro anni dall’acquisto del mezzo: non possono essere rateizzate, ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.

Veicolo acquistato e utilizzato all’estero
Per chi risiede fiscalmente in Italia, è possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero. La documentazione comprovante l’acquisto del mezzo in lingua originale va corredata da una traduzione in lingua italiana.

Le regole sull’Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22% sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 cc, se con motore a benzina o ibrido. Che salgono a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido. Idem se con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- All’acquisto contestuale di optional;
- Alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai limiti di cilindrata); - Alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
- Alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle auto delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

Iva ridotta solo una volta
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni dalla data di acquisto. Beneficio riottenibile per gli acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta se il mezzo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero.

Quando si perde l’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%). Con un’eccezione: nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Bollo auto: le norme
La regola base è che il bollo è la tassa di proprietà regionale: pertanto, molte norme possono variare in base alla Regione di residenza. Comunque, ecco le linee guida valide in linea di massima:
- Non si paga il bollo auto per gli determinati veicoli, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: 2.000 cc per le auto a benzina, 2.800 cc per diesel o ibride, sotto 150 kW se elettriche;
- L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale il soggetto è fiscalmente a carico;
- L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è di solito l’ufficio tributi della Regione di residenza. Questo manca? Allora l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate;
- Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune Regioni si avvalgono dell’Aci;
- Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione;
- Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per un mezzo: al momento della presentazione della documentazione, il soggetto indicherà la targa dell’auto prescelta. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali;
- L’ufficio che riceve l’istanza di esenzione trasmette al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati: protocollo, data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico.

Alla larga dalle fake news sul bollo auto
Il bollo auto non viene mai chiesto dalle Forze dell’ordine. Non si deve portare in auto con sé nessun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo si è esentati dal pagamento. Allo stesso modo, non c’è nessun sistema con telecamere e database che faccia controlli a distanza. Una fake news in diversi forum online vuole che il Tutor controlli tutti i bolli auto, sanzionando in automatico chi non ha pagato: il soggetto che ha diritto all’esenzione deve fare ricorso per l’annullamento della multa. È una “bufala”.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i mezzi dei non vedenti e dei sordi.

E il familiare ha diritto ad agevolazioni? Due punti chiave
-
Può beneficiare delle agevolazioni (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali: il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità o al familiare. Per essere considerata fiscalmente a carico la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni);
- Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti: pensioni sociali, indennità (comprese quelle di accompagnamento), pensioni; nonché assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

Quale documentazione serve se non è necessario l’adattamento del veicolo?
-
Certificazione attestante la condizione di disabilità;
- Per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;
- Per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), di natura psichica o mentale;
- Chi necessita del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge 508/1988), deve rivolgersi alla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 295/1990;
- Per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il “verbale di accertamento dell’handicap”, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona con disabilità si trova in situazione di gravità, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per usufruire dell’Iva al 4%
Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato comprato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

Certificazioni semplificate: due regole
-
I verbali di accertamento dell’invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici, volti a favorire l’autosufficienza delle persone con disabilità;
- Morale: i nuovi certificati accertano lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, e  stabiliscono anche se sono soddisfatti i requisiti richiesti dal Codice della strada per richiedere il contrassegno di parcheggio persone con disabilità. In più, stabiliscono se sono soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme fiscali per fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.

Nuovi certificati: cosa riportano della persona
-
È con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- Ha disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- È un un invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni;
- È sorda;
- È non vedente.

Due versioni del certificato
Le Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilità in due versioni:
- La prima copia riporta le indicazioni in forma estesa;
- La seconda è rilasciata in versione “omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie
- Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli è affetto. Anche se non guidatore, ma trasportato. Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell’indennità di accompagnamento;
- La natura motoria della disabilità deve essere annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica. Nel caso in cui la patologia escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, non è necessaria l’esplicita indicazione sul certificato; L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità. Per gli acquisti, serve il richiamo alle specifiche norme fiscali;
- Nel caso di minore con disabilità grave “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle entrate 11/E del 21 maggio 2014).

L’adattamento del veicolo
-
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione);
- Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione locale. Possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi;
- Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida: spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale;
- Per i titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Guidatore o trasportato: occhio alla differenza
- Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare;
- Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento della persona con disabilità.

Adattamenti alla carrozzeria idonei: qualche esempio
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- Sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona con disabilità;
- Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza);
- Sportello scorrevole.

Riparazione degli adattamenti
-
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili;
- Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. I quattro anni decorrono dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

L’Iva agevolata sugli acquisti
-
L’acquisto può riguardare anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità;
- Il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell’acquisto.

Leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per il mezzo in leasing, a condizione, però, che il contratto sia di tipo “traslativo”: se la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateazione del prezzo. È indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. Prima, si versano anticipo e canoni mensili per usare il mezzo senza esserne proprietari, e poi c’è il riscatto per divenirne titolari: Agenzia delle entrate, risoluzione 66/E del 20 giugno 2012. La società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Guida realizzata in collaborazione con Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica)

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