COSA SONO
Nel 1958 Nils Bohlin, ingegnere della Volvo, ideò una fascia da collocata in diagonale sul torace e una in corrispondenza del bacino del guidatore, le parti più resistenti del corpo. il sistema a tre punti di ritenuta della Volvo fu brevettato, ma con un brevetto «aperto», che permetteva a tutti coloro che fossero interessati di utilizzarlo. Nel 1963 la Volvo dotò di cintura di sicurezza tutta la propria produzione. Nel 1968 le cinture di sicurezza diventarono avvolgibili, nel 1991 regolabili in altezza e nel 1992 furono dotate di pretensionatori. Nel 1985 l’Ufficio brevetti tedesco annoverò la cintura di sicurezza a tre punti fra le otto invenzioni più utili per l’umanità negli ultimi 100 anni.
LE CINTURE DI SICUREZZA IN ITALIA
Dal punto di vista normativo, in Italia l’obbligo di dotare di cintura di sicurezza tutte le autovetture di nuova immatricolazione fu introdotto nel 1976 ed entrò in vigore l’1 gennaio 1978. L’obbligo di dotarne anche i sedili posteriori entrò invece in vigore il 26 aprile 1990.
Per quanto riguarda l’utilizzo, solo nel 1988 diventò obbligatorio usarle sui sedili anteriori e, incredibilmente, solo nel 2006 questo obbligo si estese ai sedili posteriori.
Dal punto di vista tecnico, le cinture di sicurezza sono dispositivi di sicurezza passiva (ossia che non hanno un ruolo attivo nell’evitare un incidente stradale) che rientrano tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore. Questo significa che devono essere omologate (devono cioè essere realizzate rispettando certe specifiche tecniche e una serie di requisiti prestazionali) e che non possono essere tolte dall’auto o modificate pena il ritiro della carta di circolazione.
TIPI DI CINTURE
Le cinture di sicurezza si distinguono in base al numero di ancoraggi. Esse possono essere:
Nella quasi totalità delle auto in circolazione le cinture di sicurezza sono a tre punti di ancoraggio con arrotolatore.
COSA DICE LA LEGGE
In generale, l’obbligo di utilizzo delle cinture è previsto, in qualsiasi condizione di marcia (quindi non è obbligatorio tenerle allacciate in fase di sosta o di fermata) per il conducente e i passeggeri di tutti i veicoli che ne sono dotati. In particolare, la legge prevede l’obbligo di utilizzo per i seguenti veicoli, se ne sono dotati:
Sugli autobus, compresi scuolabus e mini scuolabus, l’obbligo vale per tutti gli occupanti di età superiori a tre anni. Tuttavia, sugli autobus in servizio di linea autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi che circolano in zona urbana è prevista l’esenzione dall’utilizzo delle cinture.
BAMBINI
La legge prevede norme specifiche per i bambini di statura inferiore a 1,5 metri (quelli di statura superiore sono assimilati agli adulti e per essi, dunque, valgono le regole generali sulle cinture di sicurezza).
In particolare, sui veicoli sopra citati i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta (seggiolino o rialzo) omologato e adeguato al loro peso che deve essere ancorato al veicolo mediante le cinture di sicurezza oppure con specifici ancoraggi di tipo Isofix.
Attenzione: se il veicolo non è dotato di cinture di sicurezza fin dall’origine, per esempio sulle auto d’epoca, è sempre vietato il trasporto di bambini di età fino a tre anni)
Il Codice della strada non fa distinzioni tra i posti all’interno dell’auto su cui collocare il seggiolino o il rialzo. Specifica però che su un sedile protetto da airbag frontale i bambini non possono essere trasportati con il seggiolino rivolto all'indietro. Il trasporto con il seggiolino rivolto all’indietro si può fare solo se l'airbag è stato disattivato.
Se invece il veicolo è privo di cinture di sicurezza (perché prodotto prima che fosse in vigore l’obbligo), i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare in nessun caso mentre quelli di età superiore a tre anni possono viaggiare solo se occupano un sedile anteriore e solo se la loro statura supera 1,50 metri.
Sui taxi o sui veicoli Ncc i bambini di statura non superiore a 1,50 m possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
Su pulmini e pullman (M2 e M3) tutti gli occupanti di età superiore a tre anni devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta omologati per bambini eventualmente presenti sui veicoli.
In caso di mancato uso di un dispositivo di ritenuta per bambini, della violazione risponde il conducente oppure, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
ESENZIONI
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
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