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Cintura di sicurezza


Cintura di sicurezza
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COSA SONO

Nel 1958 Nils Bohlin, ingegnere della Volvo, ideò una fascia da collocata in diagonale sul torace e una in corrispondenza del bacino del guidatore, le parti più resistenti del corpo. il sistema a tre punti di ritenuta della Volvo fu brevettato, ma con un brevetto «aperto», che permetteva a tutti coloro che fossero interessati di utilizzarlo. Nel 1963 la Volvo dotò di cintura di sicurezza tutta la propria produzione. Nel 1968 le cinture di sicurezza diventarono avvolgibili, nel 1991 regolabili in altezza e nel 1992 furono dotate di pretensionatori. Nel 1985 l’Ufficio brevetti tedesco annoverò la cintura di sicurezza a tre punti fra le otto invenzioni più utili per l’umanità negli ultimi 100 anni.

LE CINTURE DI SICUREZZA IN ITALIA

Dal punto di vista normativo, in Italia l’obbligo di dotare di cintura di sicurezza tutte le autovetture di nuova immatricolazione fu introdotto nel 1976 ed entrò in vigore l’1 gennaio 1978. L’obbligo di dotarne anche i sedili posteriori entrò invece in vigore il 26 aprile 1990.

Per quanto riguarda l’utilizzo, solo nel 1988 diventò obbligatorio usarle sui sedili anteriori e, incredibilmente, solo nel 2006 questo obbligo si estese ai sedili posteriori.

Dal punto di vista tecnico, le cinture di sicurezza sono dispositivi di sicurezza passiva (ossia che non hanno un ruolo attivo nell’evitare un incidente stradale) che rientrano tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore. Questo significa che devono essere omologate (devono cioè essere realizzate rispettando certe specifiche tecniche e una serie di requisiti prestazionali) e che non possono essere tolte dall’auto o modificate pena il ritiro della carta di circolazione.

TIPI DI CINTURE

Le cinture di sicurezza si distinguono in base al numero di ancoraggi. Esse possono essere:

  • a due punti di ancoraggio: subaddominale (se passa davanti al corpo dell'utilizzatore all'altezza del bacino, come negli aerei) oppure diagonale (se passa diagonalmente davanti al torace dell'utilizzatore);
  • a tre punti di ancoraggio: è costituita da una fascia diagonale e da una fascia subaddominale, con o senza arrotolatore;
  • a quattro punti di ancoraggio: è costituita da una fascia subaddominale e da bretelle (si usa, in genere, nel motorsport).

Nella quasi totalità delle auto in circolazione le cinture di sicurezza sono a tre punti di ancoraggio con arrotolatore.

COSA DICE LA LEGGE

In generale, l’obbligo di utilizzo delle cinture è previsto, in qualsiasi condizione di marcia (quindi non è obbligatorio tenerle allacciate in fase di sosta o di fermata) per il conducente e i passeggeri di tutti i veicoli che ne sono dotati. In particolare, la legge prevede l’obbligo di utilizzo per i seguenti veicoli, se ne sono dotati:

  • L6e (quadricicli leggeri) dotati di carrozzeria chiusa
  • M1 (autovetture fino a 9 posti e massa massima fino a 3,5 tonnellate)
  • M2 (autobus)
  • M3 (autobus)
  • N1 (autocarri con una massa massima fino a 3,5 tonnellate)
  • N2 (autocarri con una massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate)
  • N3 (autocarri con una massa massima superiore a 12 tonnellate)

Sugli autobus, compresi scuolabus e mini scuolabus, l’obbligo vale per tutti gli occupanti di età superiori a tre anni. Tuttavia, sugli autobus in servizio di linea autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi che circolano in zona urbana è prevista l’esenzione dall’utilizzo delle cinture.

BAMBINI

La legge prevede norme specifiche per i bambini di statura inferiore a 1,5 metri (quelli di statura superiore sono assimilati agli adulti e per essi, dunque, valgono le regole generali sulle cinture di sicurezza).

In particolare, sui veicoli sopra citati i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta (seggiolino o rialzo) omologato e adeguato al loro peso che deve essere ancorato al veicolo mediante le cinture di sicurezza oppure con specifici ancoraggi di tipo Isofix.

Attenzione: se il veicolo non è dotato di cinture di sicurezza fin dall’origine, per esempio sulle auto d’epoca, è sempre vietato il trasporto di bambini di età fino a tre anni)

Il Codice della strada non fa distinzioni tra i posti all’interno dell’auto su cui collocare il seggiolino o il rialzo. Specifica però che su un sedile protetto da airbag frontale i bambini non possono essere trasportati con il seggiolino rivolto all'indietro. Il trasporto con il seggiolino rivolto all’indietro si può fare solo se l'airbag è stato disattivato.

Se invece il veicolo è privo di cinture di sicurezza (perché prodotto prima che fosse in vigore l’obbligo), i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare in nessun caso mentre quelli di età superiore a tre anni possono viaggiare solo se occupano un sedile anteriore e solo se la loro statura supera 1,50 metri.

Sui taxi o sui veicoli Ncc i bambini di statura non superiore a 1,50 m possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.

Su pulmini e pullman (M2 e M3) tutti gli occupanti di età superiore a tre anni devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta omologati per bambini eventualmente presenti sui veicoli.

In caso di mancato uso di un dispositivo di ritenuta per bambini, della violazione risponde il conducente oppure, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

ESENZIONI

Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

  1. gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  2. i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  3. i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
  4. gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  5. gli istruttori di guida nell’esercizio della loro funzione
  6. le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta;
  7. le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
  8. i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  9. gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

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