Prima o poi, il momento arriva e la preziosa patente dev’essere rinnovata. La sua validità, infatti, è di dieci anni fino ai 50 di età, di cinque anni dopo i 50, di tre dopo i 70 e biennale dopo gli 80. Le strade che si possono seguire per sbrigare questa pratica e ottenere il rinnovo in modalità telematica sono due: le strutture pubbliche e quelle private. Nella prima categoria rientrano uffici della Asl competente per territorio e le strutture sanitarie della Rfi (Rete ferroviaria italiana) aperte al pubblico. Inoltre, negli ambulatori degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (i cosiddetti Usmaf) e in quelli dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (i cosiddetti Sasn) del ministero della Salute è possibile ottenere a pagamento il certificato anamnestico da utilizzare in sede di rinnovo telematico. Tra le imprese private rientrano, invece, le autoscuole e le agenzie di pratiche automobilistiche.
Le eccezioni. In alcune situazioni particolari, il rinnovo con modalità telematica non è possibile, quindi, bisogna recarsi obbligatoriamente all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile. Ciò avviene per i rinnovi contestuali della patente e della carta di qualificazione del conducente CQC, per i rinnovi della patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare a “esperimento di guida” o quando si è in presenza di abilitazione della categoria A che non può essere confermata, per i declassamenti di patente contestuali alla conferma di validità, per i rinnovi con provvedimenti ostativi come la sospensione a tempo indeterminato, l’obbligo di revisione senza esito o con esito negativo o con sospensioni con termine non concluso, per i rinnovi di patenti smarrite, sottratte o distrutte per le quali è obbligatorio presentare la denuncia agli organi competenti e per quelli di patenti distrutte, scadute da oltre tre anni o rilasciate da altro Stato della UE o del See (Spazio economico europeo) riconosciute in Italia.
I medici. La normativa elenca le tipologie di medici che sono abilitati dal ministero delle Infrastrutture a procedere a quella che, comunemente, viene chiamata “visita” e che è indicata più correttamente come “l’accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio, la conferma di validità, la revisione della patente e degli altri documenti di guida”. Premesso che non tutti lo sono automaticamente, si tratta dei medici dell’Asl competente per territorio, di quelli responsabili dei servizi di base del distretto sanitario, di quelli appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, dei medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza, dei medici del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato e del ruolo sanitario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e gli ispettori medici del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’abilitazione. La parola “abilitati” significa che i medici devono essere in possesso di uno specifico codice di identificazione assegnato dalla Motorizzazione civile competente per territorio, che consente loro di accedere al sistema informatico attraverso il quale si effettua la conferma di validità. Alcuni di questi medici, oltre a svolgere le loro funzioni nell'amministrazione di appartenenza, possono esercitare la libera professione anche presso autoscuole e agenzie di pratiche auto. I medici abilitati possono effettuare l'accertamento dei requisiti psicofisici anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi di provenienza e anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza (ossia di pensione) a condizione che siano iscritti all’all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, non siano stati destituiti dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, non siano stati dispensati dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l’attività certificativa e abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni. Ai medici abilitati fin qui citati si aggiunge la commissione medica locale, nei casi previsti: ne parleremo più avanti.
Quanto si spende. Il costo del rinnovo della patente varia in base all’ambito scelto (pubblico/privato) e alla località in cui viene effettuato. La spesa da sostenere si compone di tre voci. La prima è costituita dalle spese amministrative, che sono d’importo fisso: 16 euro da versare sul conto corrente postale n. 4028 per l’imposta di bollo (32 euro, nel caso di duplicato) e 10,10 euro da versare sul conto corrente postale n. 9001 per i diritti della Motorizzazione. Attenzione: per effettuare i pagamenti non bisogna più utilizzare i vecchi bollettini prestampati disponibili negli uffici postali, ma occorre generare un avviso di pagamento sul portale dell’automobilista (ilportaledellautomobilista.it, nella sezione “servizi online”-servizio “pagamenti pagoPA”) oppure sull’app iPatente. In entrambi i casi bisogna selezionare la tariffa N004. L’avviso di pagamento può essere utilizzato per versare le somme direttamente online oppure, dopo averlo stampato, recandosi in uno sportello bancario o postale.
Il certificato medico. Il costo di questo documento è variabile. Se ci si rivolge a una struttura pubblica, la tariffa è fissa (30 euro negli Usmaf-Sasn, 45 euro negli ambulatori Rfi). Nel caso delle Asl, però, l’importo varia da regione a regione. Se, invece, ci si rivolge a un’autoscuola, il medico, che in questa situazione opera come libero professionista e che, quindi, non è soggetto alla tariffa Asl, è libero di determinare il prezzo della propria prestazione professionale.
Gli altri costi. Nelle strutture pubbliche non vi sono costi aggiuntivi oltre a quelli fin qui indicati, ma bisogna occuparsi personalmente di effettuare i versamenti, prenotare la visita e, successivamente, pagare le spese di spedizione, mediante posta assicurata, del nuovo documento all’indirizzo dell’intestatario. Questa somma, pari a 6,80 euro (18,84 euro, in caso di duplicato per furto, smarrimento o distruzione) va pagata alla consegna a domicilio da parte del portalettere oppure all’ufficio postale, in caso di ritiro allo sportello. In un’autoscuola o in un’agenzia si paga, in più, il servizio prestato dall’imprenditore che ne è titolare e che opera nel libero mercato, dunque non esiste una tariffa prestabilita. Nella pratica, chi si rivolge a un operatore privato pagherà, in cambio di un servizio chiavi in mano, una somma onnicomprensiva delle spese amministrative, del costo del servizio prestato dall’agenzia, del costo della prestazione professionale del medico (che, come detto, in questa situazione opera come libero professionista e che, quindi, non è soggetto alla tariffa pubblica) e di spedizione della nuova patente con posta assicurata (a meno che non si provveda direttamente al ritiro presso la struttura).
Che cosa serve. Se il rinnovo della patente è effettuato in ambito privato (agenzia o autoscuola) occorre portare solo una fototessera (due, in caso di duplicato) e presentarsi il giorno dell’appuntamento con il codice fiscale (tessera sanitaria) e un documento d’identità valido. Per il rinnovo della patente con modalità telematica presso un medico abilitato, invece, occorre portare con sé al momento del rinnovo, oltre al documento d’identità e al codice fiscale (tessera sanitaria), una fotografia formato tessera (sempre due per il duplicato) e le attestazioni dei versamenti effettuati. In entrambe le situazioni il medico, al termine della verifica dei requisiti, stampa la ricevuta di avvenuta conferma della validità della patente su carta semplice e la consegna all’interessato. La ricevuta è valida per circolare (in Italia) fino al ricevimento del nuovo documento e fino a un massimo di 60 giorni. A domicilio (sempre, se si opta per il medico abilitato) o presso l’agenzia o l’autoscuola si riceverà sempre una patente completamente nuova.
La “visita”. In realtà, per essere corretti, più che di una visita si dovrebbe parlare di una conferma di validità, cioè della verifica dei requisiti psicofisici del richiedente. Prima di questo, però, il medico fa una verifica di rinnovabilità della patente, inserendo i dati nell'apposita maschera informatica sul sito ilportaledellautomobilista.it al quale accede inserendo le proprie credenziali. Se questo controllo ha esito positivo, il medico procede alla verifica dei requisiti psicofisici, che consiste nella verifica della vista e nella compilazione della dichiarazione anamnestica. Quest’ultima consiste in un documento redatto dal medico sulla base, oltre che della verifica della vista, e delle dichiarazioni del titolare della patente. Attenzione: il dichiarante è responsabile della veridicità delle proprie affermazioni e, qualora fossero false, è prevista la revisione della patente. Nella pratica, il titolare della patente deve rispondere sì o no a una serie di domande (eventualmente con ulteriori specificazioni) su patologie dell'apparato cardio-circolatorio, diabete, patologie endocrine, turbe e/o patologie psichiche, uso di sostanze psicoattive, patologie del sistema nervoso, epilessia, malattie del sangue, malattie dell'apparato uro-genitale, patologie visive, patologie uditive, sindrome da apnee ostruttive nel sonno (Osas), appisolamento davanti alla televisione, in treno o in autobus o in macchina se non si guida, leggendo il giornale, al cinema o a una conferenza, conversando con qualcuno o durante i pasti, alla guida, nelle brevi soste del traffico e, infine, su un’eventuale invalidità civile o del lavoro o di guerra o per servizio.
L’esito. Sulla base della verifica della vista e della dichiarazione anamnestica (e di eventuali certificati e documenti prodotti dal titolare della patente), il medico compila, sulla maschera informatica, una specifica relazione medica. Possono verificarsi tre situazioni. In caso d’idoneità, il medico procede alla trasmissione della propria relazione con l’inserimento di eventuali prescrizioni relative al conducente e agli adattamenti del veicolo. Se non è già stato fatto al momento della verifica preliminare, il medico scansiona la fotografia e la firma del titolare e inserisce nella maschera informatica del portale dell’automobilista gli estremi delle attestazioni di pagamento. Può, però, verificarsi anche il caso di una parziale idoneità, per esempio per un periodo di validità ridotto, per l’imposizione di prescrizioni o per un’idoneità per una categoria inferiore. In questi casi, il medico indica espressamente sulla ricevuta i motivi sulla base dei quali ha fondato la sua valutazione. Ciò consente agli utenti che non condividono il giudizio del medico di sottoporsi a una visita in un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana o di proporre un formale ricorso. I motivi sui quali si fonda il giudizio del medico non sono in alcun caso inseriti nella relazione medica, né registrati nel Ced della Motorizzazione civile. Nel caso in cui il declassamento sia invece richiesto dall'utente, il medico indica sulla ricevuta che l'idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria inferiore su sua richiesta. Infine, si può verificare il caso di non idoneità: il medico non predispone la relazione medica informatizzata, ma è tenuto a rilasciare all'utente un’attestazione adeguatamente motivata, avverso la quale l'interessato potrà proporre ricorso. In questa situazione, sarà la commissione medica locale a comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca della patente. Nelle prime due situazioni, il giorno lavorativo successivo all'acquisizione nel sistema informatico della conferma di validità viene emessa una nuova patente di guida.
La commissione. Ci sono situazioni, infine, in cui l’accertamento dei requisiti psichici e fisici non può essere effettuato dai medici abilitati, ma dalle commissioni mediche locali, specifiche strutture presenti in ogni Asl. Le situazioni di loro competenza riguardano i mutilati e minorati fisici, chi ha superato i 65 anni di età ed è abilitato a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t e le macchine operatrici, le persone nei cui confronti è stata emessa una specifica richiesta dal prefetto o dalla Motorizzazione civile, le persone nei confronti delle quali il medico abbia dei dubbi sull’idoneità alla guida in seguito ad accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, le persone affette da diabete in relazioni alle patenti C, D, CE e DE.
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