Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
NEWS
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Scuola Guida

Ricorso al giudice di pace: come si scrive e cosa succede quando viene accolto o respinto

Ricorso al giudice di pace: come si scrive e cosa succede quando viene accolto o respinto

Se si è convinti che nel verbale di una multa vi siano degli errori o che l’accertamento della violazione o la notifica del verbale stesso siano viziati da irregolarità è possibile fare ricorso al prefetto o al giudice di pace. In un’altra guida potete leggere tutto quello che bisogna sapere sul ricorso al prefetto. Di seguito, invece, tutto quello che bisogna sapere sul ricorso al giudice di pace.

Il ricorso al giudice di pace è un ricorso di tipo giurisdizionale. Significa che con la sua presentazione si mette in moto la giustizia. E il cittadino, attraverso una difesa celere e semplificata, ma pur sempre regolata dal codice di procedura civile, pone al vaglio e all’analisi del giudice onorario i fatti e le norme che hanno portato alla violazione stradale e al suo accertamento, con possibilità di acquisire e produrre tutti i documenti che si ritengono utili o necessari alle proprie argomentazioni e di chiedere l’ammissione di testimoni, l’espletamento di sopralluoghi e di perizie, eccetera. Insomma, al contrario del prefetto, il giudice di pace non si limita a un riscontro di mera natura amministrativa, ma può entrare nel merito della violazione, dell’accertamento e della notifica e sindacarne la legittimità.

Situazioni in cui si può presentare. In generale, i principali motivi per opporsi validamente a una contravvenzione stradale sono lo stato di necessità, vizi o irregolarità nell’accertamento della violazione o nella notificazione del verbale, l’omessa contestazione immediata al di fuori dei casi in cui essa è prevista o comunque senza adeguata motivazione. A questi possono aggiungersi altri specifici motivi che si potrà invocare di volta in volta. In ogni caso, il fatto invocato a propria discolpa va provato con documenti, testimoni, perizie, a meno che l’invalidità del verbale di accertamento sia palese.

Quando va presentato. La prima cosa da sapere è che la presentazione del ricorso al giudice di pace è alternativa al pagamento della multa. Dunque, si può presentare ricorso solo se la multa non è stata pagata. Semplificando al massimo, infatti, il pagamento della sanzione è una sorta di ammissione di colpa che non ammette ripensamenti. La seconda cosa da sapere è che per la presentazione del ricorso al giudice di pace c’è un termine di 30 giorni che decorre dalla contestazione su strada di una violazione, oppure dalla successiva notificazione del verbale al proprietario del veicolo. Il termine di 30 giorni decorre da quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- Verbale consegnato dalla polizia che ha accertato la violazione su strada direttamente nelle mani del trasgressore;
- Verbale consegnato dal messo comunale o dal servizio postale nelle mani del destinatario o di un suo delegato (familiare o portinaio dello stabile);
- Verbale notificato nella casella di Posta elettronica certificata del proprietario del veicolo;
- Verbale ritirato nell’ufficio postale competente entro il decimo giorno dal primo tentativo di notifica non andato a buon fine per assenza del destinatario o di un suo delegato (all’uopo il destinatario riceve un’apposita comunicazione di avvenuto deposito);
- Decimo giorno dal momento in cui il verbale è depositato nell’ufficio postale competente, indipendentemente dal fatto che il verbale sia stata ritirato oltre tale termine. Trascorsi dieci giorni, infatti, per legge l’atto si intende comunque notificato, a prescindere dalla data in cui esso sarà materialmente ritirato.

Attenzione: Il termine di 30 giorni si sospende nel periodo di ferie degli avvocati e dei magistrati, ossia tra l’1 agosto e il 15 settembre. Se il ricorso è presentato oltre il 30° giorno, esso è ritenuto inammissibile. Insomma, è come se non si fosse mai presentato. Per questo motivo è sempre utile e opportuno depositarlo o inviarlo con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Chi può presentarlo. Possono presentare ricorso al giudice di pace:

- Il trasgressore (cioè, chi ha materialmente commesso la violazione);
- Il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido (cioè, il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
- Il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore (cioè, un genitore o chi ne fa le veci).

A chi va inviato. Il ricorso deve essere depositato o inviato alla cancelleria civile dell’Ufficio del giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo ove è stata accertata la violazione. Se l’ufficio non è indicato sul verbale, è possibile chiedere al comando di polizia o cercare sul sito del ministero della giustizia. In teoria, comunque, non c’è da preoccuparsi se l’opposizione è inviata a un ufficio diverso da quello di competenza. Teoricamente, infatti, quel giudice può dichiarare la propria incompetenza territoriale, indicando l’ufficio competente e assegnando un termine per la sua riassunzione dinanzi a quell’ufficio.

Come si scrive. Il ricorso deve essere scritto in maniera formale e nella maniera più chiara e completa possibile. Dunque, se si decide di fare da sé è opportuno scaricare da internet (spesso dagli stessi siti web dei comandi di polizia) dei facsimile utili a guidare il ricorrente nella stesura del ricorso. In alternativa, è possibile rivolgersi a un esperto o a un legale o a un’associazione di consumatori. Ovviamente, in queste due ultime situazioni bisognerà pagare l’onorario o la tariffa del servizio prestato.

In ogni caso, è bene sapere che il ricorso deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Generalità del ricorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza);
- Gli estremi del verbale (numero del verbale, autorità che l’ha emesso, data di emissione);
- Descrizione dei fatti;
- Richiesta del ricorrente;
- Richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali relative sanzioni accessorie (restituzione della patente eccetera);
- Firma.

Al ricorso, inoltre, deve obbligatoriamente essere allegata una fotocopia del verbale di accertamento e il contributo unificato. Nulla vieta di allegare altri documenti che si ritiene utile portare all’attenzione del giudice, per esempio:

- Fotografie dei luoghi;
- Riferimenti normativi in base ai quali si ritiene illegittima la multa;
- Eventuali certificati medici, denunce, scontrini, ricevute ecc.;
- Sentenze dei giudici di pace e della corte di cassazione relative a casi analoghi (tenendo comunque presente che ogni sentenza vale solo per il caso di specie al quale si riferisce).

Il ricorso può anche contenere:

- L’elezione di un domicilio diverso dalla residenza;
- La richiesta e citazione di testimoni;
- La richiesta di sopralluoghi;
- La richiesta di acquisizione di documenti presso la pubblica amministrazione;
- La richiesta di consulenze e perizie.

Come si presenta. Il ricorso al giudice di pace può essere depositato a mano in più copie (suggeriamo di informarsi preventivamente) nella cancelleria civile dell’ufficio competente, oppure può essere inviato con posta raccomandata con ricevuta di ritorno (ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza). È possibile effettuare la preiscrizione del ricorso sul cosiddetto Sigp (Sistema informatico Giudice di Pace). Attenzione, però: la preiscrizione non sostituisce l'iscrizione al ruolo dell'ufficio che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria.

Effetti della presentazione. La presentazione del ricorso al giudice di pace sospende il procedimento messo in moto con l’accertamento della violazione da parte degli agenti di polizia. Ciò significa che si sospendono i termini di pagamento della multa (60 giorni) e si sospende l’eventuale decurtazione di punti dalla patente (che saranno tolti al trasgressore identificato solo dopo l’eventuale esito negativo del ricorso). La presentazione del ricorso al giudice di pace può avere un’ulteriore importante conseguenza: la sospensione delle eventuali sanzioni accessorie (per esempio la sospensione della patente), a condizione che ciò sia esplicitamente richiesto del ricorrente. Resta inteso che al termine del giudizio, nel caso in cui il ricorso sia respinto, resta l’obbligo di scontare o "completare" la sanzione accessoria.

Cosa succede dopo la presentazione. Una volta presentato ricorso, bisogna aspettare che il giudice fissi la data dell’udienza. Questa data sarà comunicata in maniera formale dalla cancelleria dell’ufficio alla persona che ha presentato ricorso.

Quanto costa. Per presentare ricorso al giudice di pace è necessario acquistare un contributo unificato, una sorta di marca da bollo, di importo proporzionale al valore della "causa". Il contributo unificato va allegato (non attaccato) al ricorso. Per processi di valore fino a 1.100 euro, ossia nella maggior parte delle situazioni stradali, il contributo unificato è di 43 euro, ma il suo importo viene periodicamente aggiornato dal governo. A questa somma bisogna aggiungere il costo dell’eventuale raccomandata A.R. e il tempo materiale da dedicare alla stesura del testo e alle udienze (non è detto che il giudice emetta una sentenza già alla prima udienza). Ovviamente, bisognerà aggiungere anche l’onorario di un legale nel caso in cui ci si appoggi, per la stesura e/o per l’invio, a un avvocato o a un'associazione di consumatori.

Cosa può stabilire il giudice. Premesso che non esiste un termine entro il quale il giudice di pace deve fissare l’udienza o pronunciare la sentenza, al termine del dibattimento (che può richiedere più udienze) il giudice può confermare il verbale mantenendo la sanzione applicata (l’importo può essere modificato ma mai al di sotto del minimo edittale, ossia dell’importo della multa). In alternativa, il giudice può annullare il verbale completamente o in parte, disponendone la riforma anche solo per quanto riguarda la durata delle sanzioni accessorie (che tuttavia non possono essere disapplicate, analogamente ai punti, che non possono essere diminuiti). Attenzione, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi che non sono stati eccepiti dal ricorrente nel testo del ricorso.

Se il ricorso è accolto. Se il ricorso è accolto, il verbale è annullato. Ciò significa che non si deve più pagare la multa e che eventuali sanzioni accessorie non vengono applicate. Ovviamente, non sono decurtati i punti dalla patente.

Se il ricorso è respinto. Se il ricorso è respinto, il giudice può decidere sulle spese del procedimento ponendole a carico della parte soccombente o, come di solito accade, compensandole tra le parti (cioè ognuno si fa carico delle sue spese). In questa seconda situazione è comunque possibile presentare appello in tribunale (ma in questo caso è obbligatorio avvalersi di un avvocato), con ulteriore possibilità di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado del tribunale.

Le nostre guide

Servizi Quattroruote

prove pdf

Scarica la Prova .PDF completa

a SOLI € 3,59 scopri tutte le caratteristiche tecniche e le considerazioni dei giornalisti di Quattroruote. Scegli la tua prova con un click!

Cerca