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Ricorso al prefetto: come si scrive e cosa succede quando viene accolto o respinto

Ricorso al prefetto: come si scrive e cosa succede quando viene accolto o respinto

Se si ritiene di aver ricevuto una multa per sbaglio, oppure si è convinti che nel verbale vi siano degli errori o, ancora, che l’accertamento della violazione o la notifica del verbale stesso siano viziati da irregolarità, è possibile fare ricorso al prefetto. Infatti, diversamente dal ricorso al giudice di pace, il ricorso al prefetto è di tipo amministrativo, ossia si tratta di un "semplice" riscontro delle risultanze e degli accertamenti fatti dagli agenti che hanno accertato e successivamente contestato la violazione stradale. Ovviamente, le circostanze invocate dal ricorrente saranno esaminate dall’ufficio territoriale del governo, ma la prefettura non indagherà sull’accertamento o sulle modalità con cui esso è avvenuto (cosa che, invece, può fare il giudice di pace). Tant’è che l’eventuale audizione del ricorrente è sì prevista se esplicitamente richiesta, ma, oltre all’esame delle sue argomentazioni, non è ammesso l’ingresso di prove. Di fatto, il ricorso al prefetto è un mero riesame di quanto accertato e operato da parte degli agenti di polizia stradale per verificare che tutta la procedura sia stata effettuata correttamente e che non vi siano stati errori.

Situazioni in cui si può presentare. In generale, i principali motivi per opporsi validamente a una contravvenzione stradale sono l’erronea o incompleta verbalizzazione (per esempio, erroneità dei nomi del proprietario del veicolo, della tipologia dello stesso, del numero di targa, dei dati riportati nel verbale notificato, della data di contestazione, della località in cui è avvenuto l’accertamento, eccetera), vizi nella notificazione (per esempio, oltre il termine di 90 giorni tra la data della violazione e l’affidamento del verbale al messo notificatore o al servizio postale o alla Pec) e l’illegittimità dell’accertamento. A questi possono aggiungersi altri specifici motivi che si potrà invocare caso per caso. Comunque, il fatto invocato a propria discolpa va provato, a meno che l’invalidità del verbale di accertamento sia palese.

Quando va presentato. La prima cosa da sapere è che la presentazione del ricorso è alternativa al pagamento della multa. Dunque, si può presentare ricorso solo se la multa non è stata pagata. Semplificando al massimo, infatti, il pagamento è una sorta di ammissione di colpa. La seconda cosa da sapere è che per la presentazione del ricorso c’è un termine di 60 giorni che decorre dalla contestazione su strada di una violazione, oppure dalla notifica del verbale al proprietario del veicolo. Il termine di 60 giorni decorre da quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- Verbale consegnato dalla polizia che ha accertato la violazione su strada direttamente nelle mani del trasgressore;
- Verbale consegnato dal messo comunale o dal servizio postale nelle mani del destinatario o di un suo delegato (familiare o portinaio);
- Verbale notificato nella casella di Posta elettronica certificata del proprietario del veicolo;
- Verbale ritirato nell’ufficio postale competente entro il decimo giorno dal primo tentativo di notifica non andato a buon fine per assenza del destinatario o di un suo delegato (all’uopo il destinatario riceve un apposita comunicazione di avvenuto deposito);
- Decimo giorno dal momento in cui il verbale è depositato nell’ufficio postale competente, indipendentemente dal fatto che il verbale sia stato ritirato oltre tale termine. Trascorsi dieci giorni, infatti, per legge l’atto si intende comunque notificato, a prescindere dalla data in cui esso sarà materialmente ritirato.

Chi può presentarlo. Possono presentare ricorso al prefetto:

- Il trasgressore (cioè chi ha materialmente commesso la violazione);
- Il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido (cioè il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
- Il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore (cioè un genitore o chi ne fa le veci).

A chi va inviato. Il ricorso al prefetto può essere spedito direttamente alla prefettura competente per territorio in relazione al luogo in cui è stata accertata la violazione (opzione consigliabile), oppure può essere spedito al comando di polizia che ha inviato il verbale. Sarà poi il comando a trasmettere tutti gli atti alla prefettura.

Come si scrive. Il ricorso deve essere scritto in maniera formale. Dunque, se si decide di fare da sé è opportuno scaricare da internet (spesso dagli stessi siti web dei comandi di polizia) dei facsimile utili a guidare il ricorrente nella stesura del ricorso. In alternativa è possibile rivolgersi a un esperto o a un legale o a un’associazione di consumatori. Ovviamente, in queste due ultime situazioni bisognerà pagare l’onorario o la tariffa del servizio prestato.

Come si presenta. Di solito sui verbali non sono indicate né le modalità né gli indirizzi postali o elettronici a cui è possibile presentare ricorso. Per questo motivo, è consigliabile informarsi preventivamente sul sito internet della prefettura o del comando di polizia che ha accertato la violazione. In generale, se si decide di inviare il ricorso direttamente alla prefettura (è l’opzione consigliabile), il ricorso può essere spedito per posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio territoriale del governo (ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza); in alternativa, è possibile trasmetterlo mediante posta elettronica certificata. Se invece si opta per l’invio al comando di polizia, il ricorso può essere presentato personalmente nell’ufficio dell’organo di polizia preposto al ricevimento dei ricorsi, che rilascia una specifica ricevuta; in alternativa, può essere spedito mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio o al comando suddetto (ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza); infine, può essere inviato mediante posta elettronica certificata indirizzata all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo accertatore.

Effetti della presentazione. La presentazione del ricorso al prefetto sospende il procedimento messo in moto con l’accertamento della violazione da parte degli agenti di polizia. Ciò significa che si sospendono i termini di pagamento della multa e si si sospende l’eventuale decurtazione di punti dalla patente (che saranno tolti al trasgressore identificato solo dopo l’eventuale esito negativo del ricorso).

Cosa succede dopo la presentazione. Una volta presentato, il ricorso va avanti da sé e non bisogna fare nulla. Il ricorso sarà autonomamente esaminato dagli uffici competenti. La legge, però, impone un termine alla prefettura per emanare l’ordinanza-ingiunzione di accoglimento o respingimento del ricorso: 180 giorni se il risorso è stato presentato al comando di polizia, 210 giorni se, invece, è stato inviato direttamente alla prefettura. Decorsi questi termini, il ricorso sarà automaticamente accolto. Il ricorso al prefetto, però, ammette la possibilità di essere ascoltati, ma solo se ciò è esplicitamente chiesto nel ricorso stesso. In questa particolare situazione, però, il termine di 120 giorni che la legge assegna al prefetto per emanare l’ordinanza-ingiunzione a partire dal momento in cui riceve gli atti dal comando di polizia che ha accertato l’infrazione si interrompe (nel momento in cui al ricorrente è notificato l’invito a presentarsi per l’audizione) e resta sospeso fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo nel giorno concordato o nel termine definito nell’invito, il procedimento riprende il suo corso normale, senza più obbligo del prefetto di sentire l’interessato. E il termine per l’adozione di un provvedimento sul ricorso riprende a decorrere da quella data.

Quanto costa. Il ricorso al prefetto non costa nulla, a parte il costo dell’eventuale raccomandata A.R. e il tempo materiale da dedicare alla stesura del testo e all’eventuale audizione. Ovviamente, a questa somma bisognerà aggiungere l’onorario di un legale nel caso in cui ci si appoggi, per la stesura e/o per l’invio, a un avvocato o a un’associazione di consumatori.

Cosa succede se il ricorso è respinto. Se il ricorso è respinto, il prefetto automaticamente raddoppierà l’importo della sanzione (lo prevede la legge) e conferma le sanzioni accessorie. La sanzione raddoppiata, a meno di un’ulteriore impugnazione al giudice di pace, dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia. Dopo l’ordinanza-ingiunzione del prefetto saranno decurtati anche gli eventuali punti previsti dalla violazione e potranno essere disposte eventuali sanzioni accessorie, per esempio la sospensione della patente. L’ordinanza-ingiunzione del prefetto deve essere notificata alla persona che ha presentato ricorso entro 150 giorni dalla sua adozione. Trascorso questo termine, l’obbligo di pagamento si estingue. Come accennato, nel caso in cui il ricorso al prefetto sia respinto è sempre possibile adire il giudice di pace, anche in questo caso entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia.

Cosa succede se il ricorso è accolto. Se il ricorso è accolto, il prefetto annulla il verbale. Ciò significa che non bisognerà pagare nulla, che gli eventuali punti non saranno decurtati e che non vi sarà alcuna sanzione accessoria.

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