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Rimozione forzata


Rimozione forzata
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Cos’è

La rimozione forzata di un veicolo è una sanzione amministrativa accessoria a quella principale, che è sempre la sanzione pecuniaria, la cosiddetta multa. La rimozione forzata consiste nel prelevamento del veicolo con un mezzo specificamente attrezzato – il cosiddetto carro attrezzi - e il suo trasporto in uno specifico luogo di custodia autorizzato dall’ente proprietario della strada (comune, provincia, regione o stato).

Chi la dispone

La rimozione forzata è disposta dalle forze di polizia che accertano la violazione ed è indicata nel verbale di contestazione.

Limitatamente ad alcune particolari situazioni, il comune può conferire il potere di contestare le violazioni della sosta e di disporre la rimozione forzata anche a:

  • dipendenti comunali o delle società private e pubbliche che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
  • dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade.

Dove può avvenire

La rimozione forzata può essere disposta solo nelle seguenti situazioni:

  1. nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello integrativo “rimozione forzata”;
  2. nelle strade urbane a senso unico di marcia in cui la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata se non vi è spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque inferiore a 3 m di larghezza;
  3. in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  4. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  5. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  6. in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  7. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  8. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  9. sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  10. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  11. negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
  12. negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica (ma questo limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata;
  13. allo sbocco dei passi carrabili;
  14. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  15. in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  16. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  17. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  18. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  19. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  20. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei  raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  21. negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  22. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  23. nelle aree pedonali urbane;
  24. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  25. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  26. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  27. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
  28. nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
  29. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
  30. quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

Veicoli che non possono essere rimossi

È vietata la rimozione dei seguenti veicoli:

  • destinati a servizi di polizia, anche se privati;
  • ambulanze;
  • dei Vigili del fuoco;
  • di soccorso;
  • di medici in servizio in situazione di emergenza;
  • degli invalidi purché muniti di apposito contrassegno.

Il pannello integrativo “rimozione coatta”

Nelle situazioni in cui la rimozione forzata non è prevista in maniera generalizzata, il segnale di divieto di sosta o di fermata deve essere accompagnato dallo specifico pannello integrativo denominato “Zona rimozione coatta”.

Come avviene la rimozione

Come detto, il trasporto del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato con appositi veicoli - i carri attrezzi - appartenenti all'ente proprietario della strada oppure - come avviene di solito - con veicoli appartenenti a ditte private o pubbliche a cui il servizio è stato concesso dall’ente proprietario della strada (la concessione ha durata biennale ed è rinnovabile). In ogni caso, i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dal Codice della strada.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione, che ne rilascia ricevuta.

Il carro attrezzi

Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, comunemente detti carri attrezzi, sono definiti autoveicoli a uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nel Codice della strada. Devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

Dove è portato il veicolo rimosso

Il luogo in cui è trasportato il mezzo rimosso deve essere attrezzato in modo che i veicoli che vi sono depositati siano sicuri e siano affidati a un responsabile che assume la figura di custode. Nel caso in cui in una determinata località i depositi siano più d'uno, gli agenti o i militari devono scegliere quello più vicino al luogo della violazione, compatibilmente con la sua capienza.

La restituzione del veicolo

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada in cui è avvenuta la rimozione (comune, provincia, regione o stato). Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato insieme alla ricevuta di pagamento delle spese.

L’alienazione del veicolo

Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato, ossia venduto, o demolito. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato della vendita sarà utilizzato per pagare la multa e le spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito al proprietario.

Il ricorso

Contro la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata è ammesso ricorso al prefetto.

L’alternativa alla rimozione forzata: il blocco

In alternativa alla rimozione forzata è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, le cosiddette ganasce, senza onere di custodia. L'applicazione delle ganasce, tuttavia, non è consentita se il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione.

Situazioni particolari

1.      Veicoli abbandonati

Le forze di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta se, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia.

2.      Aree portuali e marittime

Nelle aree portuali e marittime è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

3.      Incidenti stradali

In seguito a un incidente stradale, ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, gli agenti di polizia eventualmente intervenuti possono disporre l'immediata rimozione dei veicoli (fatta salva la necessità di eseguire eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

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