Cos’è
La rimozione forzata di un veicolo è una sanzione amministrativa accessoria a quella principale, che è sempre la sanzione pecuniaria, la cosiddetta multa. La rimozione forzata consiste nel prelevamento del veicolo con un mezzo specificamente attrezzato – il cosiddetto carro attrezzi - e il suo trasporto in uno specifico luogo di custodia autorizzato dall’ente proprietario della strada (comune, provincia, regione o stato).
Chi la dispone
La rimozione forzata è disposta dalle forze di polizia che accertano la violazione ed è indicata nel verbale di contestazione.
Limitatamente ad alcune particolari situazioni, il comune può conferire il potere di contestare le violazioni della sosta e di disporre la rimozione forzata anche a:
Dove può avvenire
La rimozione forzata può essere disposta solo nelle seguenti situazioni:
Veicoli che non possono essere rimossi
È vietata la rimozione dei seguenti veicoli:
Il pannello integrativo “rimozione coatta”
Nelle situazioni in cui la rimozione forzata non è prevista in maniera generalizzata, il segnale di divieto di sosta o di fermata deve essere accompagnato dallo specifico pannello integrativo denominato “Zona rimozione coatta”.
Come avviene la rimozione
Come detto, il trasporto del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato con appositi veicoli - i carri attrezzi - appartenenti all'ente proprietario della strada oppure - come avviene di solito - con veicoli appartenenti a ditte private o pubbliche a cui il servizio è stato concesso dall’ente proprietario della strada (la concessione ha durata biennale ed è rinnovabile). In ogni caso, i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dal Codice della strada.
Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione, che ne rilascia ricevuta.
Il carro attrezzi
Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, comunemente detti carri attrezzi, sono definiti autoveicoli a uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nel Codice della strada. Devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.
Dove è portato il veicolo rimosso
Il luogo in cui è trasportato il mezzo rimosso deve essere attrezzato in modo che i veicoli che vi sono depositati siano sicuri e siano affidati a un responsabile che assume la figura di custode. Nel caso in cui in una determinata località i depositi siano più d'uno, gli agenti o i militari devono scegliere quello più vicino al luogo della violazione, compatibilmente con la sua capienza.
La restituzione del veicolo
Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada in cui è avvenuta la rimozione (comune, provincia, regione o stato). Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato insieme alla ricevuta di pagamento delle spese.
L’alienazione del veicolo
Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato, ossia venduto, o demolito. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato della vendita sarà utilizzato per pagare la multa e le spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito al proprietario.
Il ricorso
Contro la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata è ammesso ricorso al prefetto.
L’alternativa alla rimozione forzata: il blocco
In alternativa alla rimozione forzata è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, le cosiddette ganasce, senza onere di custodia. L'applicazione delle ganasce, tuttavia, non è consentita se il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione.
Situazioni particolari
1. Veicoli abbandonati
Le forze di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta se, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia.
2. Aree portuali e marittime
Nelle aree portuali e marittime è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.
3. Incidenti stradali
In seguito a un incidente stradale, ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, gli agenti di polizia eventualmente intervenuti possono disporre l'immediata rimozione dei veicoli (fatta salva la necessità di eseguire eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
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