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Fondo Garanzia vittime della strada

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COS’È

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada (Fgvs) è un fondo previsto dal Codice delle assicurazioni private e costituito presso la Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici del ministero dell’Economia.

QUANDO INTERVIENE

Il Fondo è stato istituito per risarcire i danni conseguenti a incidenti stradali che si sono verificati in sei particolari situazioni:

  1. sinistro causato da veicolo non identificato (solo per i danni alla persona; il risarcimento per i danni alle cose è previsto solo in caso di danni gravi alla persona, solo se il danno è superiore a 500 euro e solo per la parte eccedente questa cifra);
  2. veicolo non coperto da assicurazione (per danni alla persona e per danni alle cose);
  3. veicolo assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (per danni alla persona e per danni alle cose);
  4. veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (per danni alla persona e per danni alle cose limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale);
  5. veicolo spedito in Italia da uno Stato della Ue o dello Spazio economico europeo (See) che nei trenta giorni successivi all’accettazione della consegna da parte dell’acquirente risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione (per danni alla persona e per danni alle cose);
  6. il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (per danni alla persona e per danni alle cose).

CHI RISARCISCE IL DANNO

Il danno è materialmente risarcito da un’assicurazione designata dalla Consap, rimborsata successivamente dalla Consap stessa attingendo al Fondo.

QUANTO “COSTA”

Il fondo è alimentato da un contributo obbligatorio - commisurato al premio imponibile - pagato alla propria compagnia da tutti gli assicurati per la responsabilità civile auto al momento della sottoscrizione della polizza. La compagnia, poi, verserà questa somma nel Fondo. L’ammontare del contributo a carico degli assicurati è fissato annualmente dal comitato di gestione del Fondo nel limite massimo del 4% del premio imponibile.

SINISTRI ALL’ESTERO

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce anche i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo (See) da veicoli ivi immatricolati ma assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

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