Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno stato estero che guidano in Italia possono verificarsi due situazioni:
1. patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Ue o del See (Spazio economico europeo, ossia Ue + Islanda, Liechtenstein e Norvegia): il titolare che prende la residenza in Italia può circolare munito della propria patente originale, senza chiederne la conversione fino alla scadenza della validità.
2. patenti di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo: il titolare che prende la residenza in Italia può guidare con la propria patente estera solo per un anno.
Attenzione: in relazione alla guida in Italia con patente rilasciata da uno stato extra Ue o extra See possono verificarsi due situazioni:
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del “vecchio” permesso di guida (che viene inoltrato all’autorità estera che l’ha rilasciato) con uno italiano.
Se la patente estera è stata rilasciato da uno Stato Ue o See la conversione è obbligatoria alla scadenza del documento (ma può essere richiesta in qualsiasi momento dal conseguimento della residenza). Se la conversione avviene prima della scadenza del documento, alla patente italiana è attribuito il periodo di validità residuo se non si presenta il certificato medico per la conferma di validità oppure è assegnato un nuovo periodo di validità allegando alla domanda di conversione il certificato medico.
Se invece la patente estera è stata rilasciata da un Paese extra Ue o See con cui l’Italia ha accordi di reciprocità (vedere più avanti l’elenco) la conversione va effettuata entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
Se la patente è stata rilasciata da un Paese extra Ue o See con cui l’Italia non ha accordi di reciprocità, la conversione non è possibile e il titolare deve conseguire ex novo il permesso di guida italiano.
La conversione consiste nel riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero dal titolare del documento e, quindi, nel rilascio senza esame di una patente italiana equipollente a quella straniera posseduta.
La domanda di conversione va presentata alla Motorizzazione Civile della provincia in cui si risiede. Come detto, non vi sono esami da sostenere, a patto che siano in vigore specifici accordi tra l’Italia e la nazione in cui si è ottenuta la patente. Se questi non esistono, si devono sostenere gli esami di teoria e di guida in un’autoscuola.
Innanzitutto, bisogna essere residenti in Italia. Per i cittadini non europei, la richiesta va presentata entro un anno dall’ottenimento della residenza in Italia. La patente estera deve essere in corso di validità e deve essere stata ottenuta prima di stabilire la residenza in Italia. Poi, come già accennato in precedenza, la nazione estera emittente della patente deve avere un accordo di reciprocità con l’Italia, altrimenti il cittadino dovrà sostenere l’esame di teoria e di guida.
La domanda va presentata presso un ufficio della Motorizzazione Civile o mediante un’autoscuola o agenzia di pratiche auto. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
I costi fissi sono di 10,20 euro per diritti Motorizzazione e 32 euro di imposta di bollo. Oltre a questo, c’è la libera tariffa dell’agenzia di pratiche auto nel caso in cui si opti per questo servizio.
Nel caso in cui non esista un accordo tra il Paese in cui è stata conseguita la patente di guida e l’Italia (o se si risiede in Italia da più di 4 anni al momento della richiesta), non sarà possibile convertire la patente e dovranno essere sostenuti gli esami teorici e pratici per ottenere la patente italiana.
Paesi extra Ue ed extra See con accordi di reciprocità con l’Italia
Di seguito, i Paesi che non appartengono all’Ue o allo Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
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