Cosa sono
Il Codice della strada definisce “catadiottro” il “dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo”. In pratica, il catadiottro è un piccolo oggetto, in genere di plastica, fabbricato in modo da riflettere la luce che lo colpisce.
Nel linguaggio comune, il catadiottro è chiamato catarifrangente. In effetti, secondo il vocabolario online Treccani sono sinonimi: “dispositivo costituito da un gran numero di particolari lenti uguali (anch’esse dette catadiottri) ricavate su una placca di vetro o di plastica, adoperato per segnalazioni stradali notturne, soprattutto per delimitare le sagome dei veicoli o di ostacoli che fiancheggiano la strada”.
Insomma, il catadiottro, o catarifrangente, serve a riflettere la luce proiettata contro di esso, per esempio dai fari di un altro veicolo, in maniera da rendere maggiormente percepibile la presenza del veicolo (oppure di un elemento della strada come i delimitatori di corsia o di carreggiata) su cui il catadiottro è applicato.
Obbligo di omologazione
La prima cosa da sapere è che anche i catadiottri, come tutti gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione installati sui veicoli, devono essere omologati (devono cioè rispettare le specifiche produttive contenute in particolari norme tecniche) e devono riportare, oltre al marchio del produttore, il marchio e il numero di omologazione.
Cinque tipi di catadiottri: obblighi, numero e colori
La seconda cosa da sapere è che il numero di catadiottri che deve essere collocato su ciascun tipo di veicolo e la posizione e il colore di ciascuno di essi sono disciplinati da norme europee e, per alcuni particolari tipi di veicoli, dal codice della strada italiano. Le norme Ue, in particolare, suddividono i catadiottri in cinque tipi:
Sono obbligatori per i veicoli delle categorie M (autovetture), N (Autocarri) e L (motoveicoli) e facoltativi per i veicoli della categoria O (rimorchi)
Numero: due per autovetture e autocarri, uno o due per ciclomotori e motocicli;
Obbligatori per i veicoli della categoria O (rimorchi)
Numero: due per rimorchi e semirimorchi, compresi i carrelli appendice;
Obbligatori per i veicoli della categoria O (rimorchi), facoltativi, tranne casi particolari, per i veicoli delle categorie M (autovetture), N (autocarri), L (motoveicoli)
Numero: due per autovetture, autocarri e rimorchio, uno per ciclomotori e motocicli;
Obbligatori sui veicoli delle categorie M (autovetture), N (autocarri) e O (rimorchi) di lunghezza superiore a 6 metri e su ciclomotori a due ruote uno laterale per ciclomotori a due ruote, uno o due per ogni lato, in base alla lunghezza del veicolo, per autovetture, autocarri e rimorchi (non obbligatori per ciclomotori e motocicli a 3 e 4 ruote);
Obbligatori sui ciclomotori a 2 o 3 ruote dotati di pedali non retrattili utilizzabili come mezzo di propulsione al posto del motore
In pratica, per ciascun tipo di veicolo vi sono i seguenti obblighi:
Altri veicoli
Il Codice della strada italiano, inoltre, prescrive che siano dotati di catadiottri anche i veicoli a trazione animale, le slitte e i velocipedi, ossia le biciclette.
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