SOSPENSIONE
Nel caso in cui si violi una norma del Codice della strada che prevede la sospensione della patente, se la contestazione è immediata il documento è ritirato dagli agenti e trasmesso entro cinque giorni alla prefettura competente per il luogo dell’accertamento. Gli agenti rilasciano al conducente un permesso provvisorio per il tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo da questi indicato.
Nei 15 giorni successivi il prefetto può disporre:
- la sospensione della patente, determinandone la durata, se ritiene fondata la contestazione;
- la restituzione della patente se ritiene infondata la contestazione.
Se però l’ordinanza di sospensione è emanata dopo il 15° giorno è possibile richiedere la restituzione del documento.
Se invece la violazione da cui consegue la sospensione è stata contestata successivamente e il trasgressore è identificato, in seguito all’ordinanza prefettizia il comando di polizia stradale da cui dipendono gli agenti che hanno accertato l’infrazione invita il titolare a consegnare il documento. Il periodo di sospensione decorrerà a partire dal momento della consegna del documento all’ufficio della polizia.
REVOCA
Vi sono cinque casi in cui la patente può essere revocata:
1. revoca amministrativa emessa dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile per:
a. cessazione permanente dei requisiti fisico-psichici;
b. inidoneità alla guida in seguito a revisione;
c. conversione della patente italiana in patente estera;
2. revoca amministrativa per cessazione dei requisiti morali emessa dal prefetto del luogo di residenza del titolare;
3. revoca come sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del Codice della strada;
4. revoca per violazioni del Codice della strada che costituiscono reato;
5. revoca come sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme che non costituiscono reato ma dalle quali conseguono danni a persone.
Il titolare di una patente revocata non può conseguire una nuova patente prima di un anno.
Se la patente è revocata, è necessario conseguirla di nuovo. In questo caso si è considerati neopatentati? Dipende.
Se la revoca deriva da una sanzione accessoria la patente nuovamente ottenuta è considerata una nuova patente e, quindi, è soggetta alle limitazioni previste per i neopatentati.
Se, invece, la revoca è stata disposta per altri motivi (perdita dei requisiti fisici, psichici e morali) la data di conseguimento resta quella della patente originaria e, quindi, si è soggetti alle limitazioni di velocità solo se è passato meno di un anno e alle limitazioni di guida solo se sono passati meno di tre anni dal conseguimento.
REVISIONE
Nel caso in cui sussistano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge oppure sull’idoneità alla guida (o in entrambi i casi), l’ufficio provinciale della Motorizzazione civile (oppure il prefetto nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) può disporre la revisione della patente. Ciò può verificarsi in uno dei seguenti casi:
- incidenti;
- infrazioni gravi al Codice della strada;
- altri fatti o eventi non legati alla circolazione stradale quali comunicazioni da parte di autorità sanitarie, amministrative o di polizia in attività di prevenzione;
- accertamento di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza;
- perdita totale del punteggio.
Il provvedimento con cui è disposta la revisione può essere impugnato davanti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di notifica.
È ammesso anche il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica.
In assenza di impugnazione o ricorso, o nel caso in cui questi atti siano respinti, il titolare dovrà sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale oppure rifare l’esame di teoria e di pratica (o fare entrambe le cose nel caso in cui i dubbi siano sui requisiti psicofisici e su quelli “tecnici”).
Nel caso in cui sia necessario sostenere di nuovo l’esame, la prova di teoria dovrà essere sostenuta in Motorizzazione e il conducente avrà a disposizione, per ciascuna delle prove, solo una possibilità.
Al superamento dell’esame, la patente sarà confermata o ne sarà rilasciata una nuova declassata.
In caso di esito negativo, invece, la patente sarà revocata.
In ogni caso, non solo se la revisione avviene per perdita di tutto il punteggio, alla “nuova” patente sono assegnati i 20 punti iniziali.
SANZIONI PRINCIPALI
Violazione |
Sanzione (€) |
Punti |
Sanzione accessoria |
Esercitazione di guida senza autorizzazione (foglio rosa) ma con istruttore |
422 |
- |
- |
Istruttore che accompagna conducente senza autorizzazione |
422 |
- |
- |
Esercitazione di guida con autorizzazione ma senza istruttore |
422 |
- |
Fermo del veicolo per 3 mesi |
Esercitazione con motocicli o ciclomotori in luoghi frequentati |
85 |
- |
- |
Esercitazioni di guida con veicoli monoposto in luoghi frequentati |
85 |
- |
- |
Mancanza di contrassegno P sul veicolo |
85 |
- |
- |
Contrassegno irregolare |
85 |
- |
- |
Esercitazioni in autostrada impegnando altra corsia anziché una delle due più vicine al bordo destro della carreggiata |
81 |
- |
- |
Esercitazioni in autostrada marciando a velocità superiore a 100 km/h |
81 |
- |
- |
Esercitazioni in strade extraurbane o in visione notturna con passeggeri a bordo |
81 |
- |
- |
Incauto affidamento di veicoli a persona senza patente (o Cap, Cqc, Cfp) |
389 |
- |
- |
Guida senza patente o con patente di categoria diversa |
5.000 |
- |
Fermo del veicolo per 3 mesi |
Guida con patente diversa |
1.001 |
- |
Sospensione della patente da 4 a 8 mesi |
Guida senza Cap o Cqc |
400 |
- |
Fermo del veicolo per 60 giorni |
Guida senza Cfp |
400 |
- |
Fermo del veicolo per 60 giorni |
Guida con patente recante particolari codici relativi al veicolo |
155 |
- |
Sospensione della patente da 1 a 6 mesi |
Guida con patente recante particolari codici relativi al conducente |
80 |
- |
- |
Guida con patente speciale di veicolo diverso da quello indicato |
78 |
- |
Sospensione della patente da 1 a 6 mesi |
Patente, Cap, Cqc, Cfp scaduti |
155 |
- |
Ritiro del documento fino a esito positivo della visita di conferma |
Titolare di patente C o CE di oltre 65 anni senza attestato medico |
1.001 |
- |
Sospensione della patente da 4 a 8 mesi |
Titolare di patente D (o DE, D1, D1E) di oltre 60 anni senza attestato medico annuale |
1.001 |
- |
Sospensione della patente da 4 a 8 mesi |
Omessa revisione di patente |
- |
- |
Sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti |
Circolazione con patente non revisionata o in stato di temporanea inidoneità |
163 |
- |
Revoca della patente |
Mancanza momentanea della patente di guida, Cap, Cqc, Cfp |
41 |
- |
- |
Inottemperanza all’invito di presentare la patente |
422 |
- |
- |
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